Condizione necessaria affinchè una azienda possa utilizzare al fine di sanzioni disciplinari il fatto che un proprio dipendente navighi o cazzeggi su internet e' la presenza e la comunicazione a tutti i dipendenti di una policy aziendale che vieta espressamente l'utilizzo delle attrezzature informatiche e dei collegamenti internet di proprietà dell'azienda a fini diversi da quelli lavorativi.
In altre parole bisogna che l'azienda ad esempio metta in bacheca una comunicazione firmata dal titolare o da chi ha il potere di farlo, in cui fa espresso divieto di utilizzare internet, la posta elettronica o la connessione internet per fini diversi da quelli lavorativi e in cui si avvisano i dipendenti che al fine di tutelare la sicurezza del sistema informativo l'azienda si riserva il diritto di utilizzare strumenti di logging.
Quanto sopra vale a meno che il dipendente non utilizzi gli strumenti informatici aziendali ( pc, server, adsl, etc ) per compiere un reato; in tal caso l'azienda può intervenire d'ufficio ( è una sorta di atto dovuto ) per tutelare la propria immagine ed evitare eventuali problemi di correità.
Ricordo a tutti che scaricare mp3, avi etc tutelati da copyright con programmi tipo winamp, emule, etc è un reato del c.civile e in alcuni casi è un reato del c.penale.
Poi, in genere, prevale il buonsenso.
J.
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