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| Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi.
Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter. |
29-01-2009, 15:52
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#26
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Mukkista doc
Registrato dal: 30 May 2005
ubicazione: Ravenna
Messaggi: 13.413
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quoto EagleBBg, la discriminante e' oggetti saldamente assicurati, io l'ho interpretato con il discorso dell'ombrellone e del materassino per andare al mare.... ma le valige hanno viti bullloni e ganci....., epoi per 2 cm, mi sembra una vera leggerezza daparte dei produttori, non rientrare nelle maschere di omologazione...
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Vat a lett, strosia not!
Road Glide '24 - Scrambler "Aqua"
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29-01-2009, 16:13
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#27
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Guest
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Quote:
Originariamente inviata da Hedonism
quoto EagleBBg, la discriminante e' oggetti saldamente assicurati, io l'ho interpretato con il discorso dell'ombrellone e del materassino per andare al mare.......
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Non credo. Sono più propenso a condividere l'interpretazione di Muttley altrimenti diventerebbe regolare portare sul portapacchi un'incudine da 50 Kg legata con lo spago, meno di un metro e non fissata saldamante, oppure una scala da 3 metri per traverso alla moto ma imbullonata sul portapacchi. Sono casi limite ma un limite, appunto, ci vuole, quindi il legislatore ha limitato ad 1 metro le cose che si possono trasportare trasversalmente sulla moto ed ha aggiunto che, comunque, devono essere fissate saldamente, anche con adeguati giri di cordino ad esempio, ma non appoggiato sulle ginocchia come facevo io sulla gilera, che ci ho trasportato di tutto a quel modo comprese cassette di frutta, oppure, sulla vespa, gli sci appoggiati alla spalla.
Ultima modifica di aldo; 29-01-2009 a 16:16
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29-01-2009, 16:14
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#28
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Medaglia! medaglia!
Registrato dal: 11 Jul 2002
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Messaggi: 10.765
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Mi spiace contraddirti EagleBBG, io temo che la confusione nasca dal differente siglificato che la parola "motociclo" e "ciclomotore" prende nella stesura dell'articolato: al comma 1a la parola motociclo si riferisce a tutti i veicoli a due ruote, successivamente la nota introduce all'interno della definizione di cui (a) la distinzione tra ciclomotore (50cc, ecc) e motociclo. Poi dove si parla di larghezza si parla di motociclo a due ruote.....
A mio parere, ma vorrei sentire degli avvocati, credo che la larghezza massima di 1m sia riferita a tutti i motocicli a due ruote di cui al comma 1 e tale mia certezza deriva dal fatto che in legislazioni assai meno criptiche nella loro stesura il limite massimo ammesso è sempre e solo 1 metro.
Nuova Zelanda (pag4) http://www.ltsa.govt.nz/certifiers/v...es-02-v3a4.pdf
Australia (pag 3) http://www.transport.sa.gov.au/pdfs/...cycle_side.pdf
Svizzera http://www.admin.ch/ch/i/as/2000/2433.pdf
Art. 53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: (1)
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t. (2)
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. (2)
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
Note
(1) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 31 gennaio 2003, in SOGU 29/5/2003, Recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote:
2. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue:
a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
1) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore:
1.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure
1.2) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) nel caso dei veicoli a tre ruote, da un motore:
2.1) la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure
2.2) la cui potenza massima netta è inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure
2.3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.
3. Il presente decreto si applica anche ai quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e
1) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna; o
3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
(2) Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dal D.M. 3 novembre 1194, in SOGU 5/12/1994 n. 284, Attuazione della Direttiva 93/93/Cee del Consiglio, del 29 ottobre 1993 , relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote, a seguito del quale:
Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore a due o tre ruote sono le seguenti:
- lunghezza: 4,00 m;
- larghezza: 1,00 m per i ciclomotori a due ruote;
- larghezza: 2,00 m per gli altri veicoli;
- altezza: 2,50 m.
La massa massima dei veicoli a motore a due ruote è la massa tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore.
Le masse massime a vuoto dei veicoli a motore a tre o quattro ruote sono le seguenti:
veicoli a motore a tre ruote:
- 270 kg per i ciclomotori;
- 1000 kg per i tricicli (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici);
veicoli a motore a quattro ruote:
- 350 kg per i quadricicli leggeri;
- 400 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di persone;
- 550 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri, destinati al trasporto di merci (non sono prese in considerazione le masse delle batterie di propulsione dei veicoli elettrici).
Il carico utile dichiarato del costruttore per i veicoli a motore a tre o quattro ruote non deve essere superiore:
- a 300 kg per i ciclomotori a tre ruote;
- a 200 kg per i quadricicli leggeri;
- a 1500 kg per i tricicli destinati al trasporto di merci;
- a 300 kg per i tricicli destinati al trasporto di persone;
- a 1000 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri destinati al trasporto di merci;
- a 200 kg per i quadricicli diversi da quelli leggeri destinati al trasporto di persone;
I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono essere autorizzati a rimorchiare una massa dichiarata dal costruttore che non deve essere superiore al 50 % della massa a vuoto del veicolo.
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Chi non muore si rivede
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29-01-2009, 16:30
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#29
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Guest
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Quote:
Originariamente inviata da Muttley
a) ciclomotori, .....non superiore a 45 km/h e caratterizzati:
.....
b) motocicli, ossia veicoli a due ruote, ...velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
Le dimensioni massime autorizzate dei veicoli a motore a due o tre ruote sono le seguenti:
- lunghezza: 4,00 m;
- larghezza: 1,00 m per i ciclomotori a due ruote;
- larghezza: 2,00 m per gli altri veicoli;
- altezza: 2,50 m.
.....
I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono essere autorizzati a rimorchiare una massa dichiarata dal costruttore che non deve essere superiore al 50 % della massa a vuoto del veicolo. [/I]
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Però manca qualcosa. Prima fa un adistinzione precisa fra motocicli e ciclomotori e poi dice che i ciclomotori possono essere larghi al massimo 1m mentre gli altri veicoli possono essere 2m. Quindi sembrerebbe che i motocicli possano essere 2 m cosa che mi sembra, a logica, assurda.
Ultima frase. Adesso ammettono il rimorchi anche sulle moto?
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29-01-2009, 16:33
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#30
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Mukkista
Registrato dal: 07 Nov 2008
ubicazione: Varese
Messaggi: 644
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Mi sembra si sia deviato da quanto chiedeva il buon freedreamer11 che diceva…
Ora mi chiedo se io debba spendere fior di quattrini per i loro prodotti per poi non esser informato correttamente, inoltre chiedo perchè non si prodigano ad avvertire gli acquirenti e, non ultimo, perchè è loro consentito vendere un qualcosa che poi, a tutti gli effetti, è inutilizzabile
La risposta è nel codice civile che nel contratto di compra vendita responsabilizza il venditore (in questo caso il negoziante ) artt. 1476 – 1497.
In particolare l’Articolo 1497 Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'Art. 1495 (att. 172). § 2 Delle obbligazioni del compratore
Se freedreamer11 è sicuro che non abbiano l’omologazione come ha affermato puo’ rivalersi sul venditore.
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R 1200 GS MY '08: meravigliosa creatura
...alègher che'l büs del cül l'è sempar nègher...
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29-01-2009, 16:38
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#31
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Medaglia! medaglia!
Registrato dal: 11 Jul 2002
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Quote:
Originariamente inviata da aldo
Ultima frase. Adesso ammettono il rimorchi anche sulle moto?
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Si, e guarda caso la larghezza massima è 1 metro....
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Chi non muore si rivede
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29-01-2009, 16:52
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#32
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Mukkista doc
Registrato dal: 22 Feb 2004
ubicazione: Udine + o -
Messaggi: 2.758
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Quote:
Originariamente inviata da Cow Boy
Se freedreamer11 è sicuro che non abbiano l’omologazione come ha affermato puo’ rivalersi sul venditore.
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Grazie...il buon freedreamer11 in effetti è sicuro che non siano omologate (in quanto, come scrissi, loro vendono il telaio e poi ci metti i bauletti che vuoi) non tanto perchè lo suppone lui, ma perchè ha telefonato alla GIVI che gli ha risposto come ho scritto all'inizio quindi, vorrei capire come si può vendere un qualcosa col quale non si può circolare, tutto qua.
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le due ruote sono una droga con molte ricadute e qualche periodo di astinenza...
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29-01-2009, 16:56
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#33
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Medaglia! medaglia!
Registrato dal: 11 Jul 2002
ubicazione: Murano (VE)
Messaggi: 10.765
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Esattamente come si possono vendere scarichi non omologati per uso stradale, kit Xenon adattabili a moto che non li prevedono, specchi non omologati, ecc. ecc. Non sono loro che non possono venderli (mica sono armi o veleni) sei tu che non puoi usarli.
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Chi non muore si rivede
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29-01-2009, 17:06
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#34
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Mukkista
Registrato dal: 07 Nov 2008
ubicazione: Varese
Messaggi: 644
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Quote:
Originariamente inviata da Muttley
Esattamente come si possono vendere scarichi non omologati per uso stradale, kit Xenon adattabili a moto che non li prevedono, specchi non omologati, ecc. ecc. Non sono loro che non possono venderli (mica sono armi o veleni) sei tu che non puoi usarli.
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concordo pienamente (a parte il discorso su armi e veleni: anche quelli si possono vendere/comprare  ) ma mi permetto di aggiungere che all'atto del contratto di compravendita il venditore è tenuto ad informarti in caso di limitazioni di utilizzo cioè, in questo caso, di non poterci andare su strade pubbliche ovvero della mancata omologazione.
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Ultima modifica di Cow Boy; 29-01-2009 a 17:15
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29-01-2009, 17:21
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#36
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Mukkista doc
Registrato dal: 07 Oct 2005
ubicazione: Verona
Messaggi: 1.354
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bravo Doic..
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R1200 GS Adv '06
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29-01-2009, 17:27
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#37
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Medaglia! medaglia!
Registrato dal: 11 Jul 2002
ubicazione: Murano (VE)
Messaggi: 10.765
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Esattamente quanto detto sopra, a parte il fatto che, messo così, è l'equivalente dello "scritto in piccolo"
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Chi non muore si rivede
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29-01-2009, 17:27
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#38
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Guest
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ou ,tutti con la tastiera rotta o state prenotando la visita dall'oculista?
Ve lo rimetto così non ve lo perdete http://www.givi.it/documents.asp?CO_ID=9228
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AVVERTENZE
Gli allestimenti e le soluzioni proposte e rappresentate nel presente sito potrebbero non essere conformi alle leggi di alcuni paesi.
Si invita pertanto l’acquirente dei prodotti GIVI a verificare che quanto sta acquistando non sia in contrasto con le normative vigenti nel proprio stato o di quelli che intende visitare con la propria motocicletta.
Qualsiasi fotografia, rappresentazione grafica o allestimento consigliato non sottintende perciò garanzia di conformità da parte di GIVI con le normative di ogni paese.
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29-01-2009, 17:27
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#39
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Mukkista
Registrato dal: 07 Nov 2008
ubicazione: Varese
Messaggi: 644
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Quote:
Originariamente inviata da doic
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Significa che se tu compri qualcosa di GIVI devi accertarti di usarlo correttamente.
Cio’ non solleva il venditore dal doverti informare sulle eventuali limitazioni d’uso (ovvero la mancanza dell’omologazione).
PS: si ricordi che GIVI è "venditore" nei confronti del negoziante... quindi ha gli stessi doveri imposti dal codice che ha per i privati un qualsiasi negoziante
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29-01-2009, 17:33
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#40
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Mukkista doc
Registrato dal: 07 Oct 2005
ubicazione: Verona
Messaggi: 1.354
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per curiosità qualcuno ha già misurato la larghezza dell'Adv 1200 con le valigie in alluminio...?
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R1200 GS Adv '06
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29-01-2009, 17:39
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#41
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
ubicazione: Roma - S. Diego
Messaggi: 25.580
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Per quanto riguarda la larghezza massima dei motocicli sono d'accordo con Eagle, perché l'espressione "ciclomotore a due ruote" è assolutamente chiara e non interpretabile, ed è a tali mezzi che il limite di 1 m si riferisce.
Il fatto che in Nuova Zelanda il limite per i motocicli a 2 ruote sia pari a 1 m non significa nulla, paese che vai, leggi che trovi.
Basti notare che la larghezza massima ammessa in quel paese per i trike è pari a 2,5 m (vedi figura 2-3-2) contro i 2,0 m della nostra normativa...
Per quanto riguarda invece le motovaligie, bisogna innanzitutto chiarire se esse debbano essere considerate oggetti trasportati oppure parti integranti del veicolo.
Dubito fortemente che la seconda ipotesi possa essere vera, perché in tal caso la loro larghezza dovrebbe essere riportata sulla carta di circolazione, mentre invece sulle moto che ho avuto (tra cui due con le motovaligie di serie) la larghezza indicata era sempre quella massima del manubrio o della carena esclusi gli specchi ripiegabili.
In ogni caso, è certo che tutte le valigie aftermarket non fanno parte integrante del veicolo e quindi sono di sicuro da considerare quali oggetti trasporati, in mancanza di altre possibilità.
Assodato che le motovaligie aftermarket (e quasi certamente anche quelle di serie) sono senza dubbio oggetti trasportati, resta da chiedersi se, essendo tali oggetti solidamente assicurati, siano essi o meno soggetti al limite dei 50 cm dall'asse.
Visto il testo dell'art. 170 comma 5 CdS: 5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore direi che i tre diversi vincoli elencati (ancoraggio, larghezza e visibilità) non sono alternativi, ma devono sussistere contemporaneamente, per due ragioni: - perché subito dopo c'è scritto "Entro i predetti limiti", il che lascia intendere che essi debbano essere considerati tutti insieme;
- perché se essi fossero alternativi, sarebbe possibile portare oggetti saldamente ancorati che limitino la visibilità del conducente, il che è palesemente assurdo (e questa è l'argomentazione di Aldo).
In conclusione, condivido l'opinione di Muttley che le motovaligie non possano superare la distanza di 50 cm dall'asse.
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Claudio Angeletti
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29-01-2009, 18:12
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#42
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Mukkista doc
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ubicazione: Pende pende e non casca mai...fino ad oggi....
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Quote:
Originariamente inviata da vitamina
per curiosità qualcuno ha già misurato la larghezza dell'Adv 1200 con le valigie in alluminio...? 
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Appena misurate, l'ingombro con le valige di alluminio originali BMW montate è un metro scarso...980mm.
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29-01-2009, 18:17
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#43
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Moderatore
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ubicazione: dietro di te
Messaggi: 16.074
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datemi un metro da muratore e una bolla
sennò non vale
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29-01-2009, 18:18
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#44
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Kappista doc
Registrato dal: 06 Aug 2003
ubicazione: Serenissima Repubblica di Genova
Messaggi: 28.601
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è un problema con cui mi sono arrovellato a lungo, e concordo con wotan.
IMHO se le valigie sono aftermarket sono sicuramente da considerare come oggetti trasportati.
se sono valigie originali bisognerebbe accertarsi che compaiano nei disegni della fiche di omologazione del mezzo, nel qual caso farebbero a tutti gli effetti parte della moto senza il vincolo dei 50cm (credo sia il caso di goldwing, electre glide, deauville e simili mezzi che nascono con valigie già integrate e per le quali è impossiblie o quasi rimuoverle)
in caso contrario penso che dovrebbero esser fatte trascrivere a libretto con visita al DTT per poter essere considerate parte della moto, in caso contrario sono oggetti trasportati anche le valigie originali.
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K100RS16V 1992, K1 1991, ̶X̶̶̶L̶̶̶6̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶L̶̶̶M̶̶̶ ̶1̶9̶8̶7̶.
MP pieni.... mandate email!
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29-01-2009, 18:20
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#45
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Guest
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ecco,che poi non si scopra che era 0,99...........cerchiamo di essere precisi
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29-01-2009, 18:43
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#46
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Mukkista logorroico!
Registrato dal: 25 Aug 2004
ubicazione: Roma - S. Diego
Messaggi: 25.580
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Quote:
Originariamente inviata da rasù
se sono valigie originali bisognerebbe accertarsi che compaiano nei disegni della fiche di omologazione del mezzo, nel qual caso farebbero a tutti gli effetti parte della moto senza il vincolo dei 50cm (credo sia il caso di goldwing, electre glide, deauville e simili mezzi che nascono con valigie già integrate e per le quali è impossiblie o quasi rimuoverle)
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Certo. In ogni caso, tutte le moto elencate hanno valigie di larghezza massima nettamente inferiore a 1 m, e lo stesso vale per la LT.
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Claudio Angeletti
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29-01-2009, 20:31
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#47
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Mukkista doc
Registrato dal: 07 Oct 2007
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Messaggi: 7.181
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Quote:
Originariamente inviata da Wotan
Visto il testo dell'art. 170 comma 5 CdS: 5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore direi che i tre diversi vincoli elencati (ancoraggio, larghezza e visibilità) non sono alternativi, ma devono sussistere contemporaneamente, per due ragioni: - perché subito dopo c'è scritto "Entro i predetti limiti", il che lascia intendere che essi debbano essere considerati tutti insieme;
- perché se essi fossero alternativi, sarebbe possibile portare oggetti saldamente ancorati che limitino la visibilità del conducente, il che è palesemente assurdo (e questa è l'argomentazione di Aldo).
In conclusione, condivido l'opinione di Muttley che le motovaligie non possano superare la distanza di 50 cm dall'asse.
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la faccenda è complessa e me ne ero interessato tempo fa, specificando il riferimento alle dimensioni di eventuali valige laterali e al limite di questi 50 cm rispetto all'asse
operatori della polizia stradale mi risposero in due occasioni:
1- mai sentita questa 
2- se è una valigia fissata con telaio, rientra nei vincoli dimensionali della categoria motociclo e non viene considerato oggetto trasportato
I vigili urbani della mia città non mi risposero... non avevo voglia di insistere
Avevo anche tenuto pagina di riviste di settore dove "l'esperto" di turno rispondeva proprio a questa specifica domanda e la sintesi, in almeno due casi, era come da risposta 2 della polizia stradale, ma in un caso (non ricordo la testata) addirittura si portava come limite i 50 cm misurati dall'asse (come indicazione) ma cominciando a contarli dal fuori sagoma laterale... (molto dubbiosa come interpretazione)
Un paio di anni fa ci ho dato a mucchio...
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K1200GT '06 + R1200GS '06+ K1200LT '99 + B650 '03
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29-01-2009, 20:36
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#48
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Mukkista doc
Registrato dal: 07 Oct 2007
ubicazione: modena
Messaggi: 7.181
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Quote:
Originariamente inviata da Wotan
Certo. In ogni caso, tutte le moto elencate hanno valigie di larghezza massima nettamente inferiore a 1 m, e lo stesso vale per la LT.
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Con allestimento di serie la LT ci sta dentro, ma alcune maxienduto con allestimento della casa no
Capo Nord = 105 cm
KTM 950 Adv = 107 cm
TDM = 101 cm
tratto da misurazioni di vecchia comparativa Motociclismo
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K1200GT '06 + R1200GS '06+ K1200LT '99 + B650 '03
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29-01-2009, 21:39
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#49
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Mukkista doc
Registrato dal: 30 May 2005
ubicazione: Ravenna
Messaggi: 13.413
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se sono su libretto le variazioni pero' non lo sappiamo...
il V-Strom aveva la variante per i paramani per esempio, il che in efffetti rende fuori norma i paramani aftermarket per tutte le moto se questi variano la larghezza.
questo per dire che se le misure di caponord e ktm sono a libretto sono ok, qualcuno lo sa?
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Vat a lett, strosia not!
Road Glide '24 - Scrambler "Aqua"
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29-01-2009, 22:56
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#50
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Mukkista
Registrato dal: 21 Apr 2005
ubicazione: Friul
Messaggi: 928
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Quote:
Originariamente inviata da TAG
Capo Nord = 105 cm
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confermo... la RR con le sue valigie originali (in dotazione alla moto e scrittina Aprilia) è all'incirca così... avevo scritto ad Aprilia in proposito ma la risposta che non ci fossero problemi rispetto alle normative, non mi ha mai tranquilizzato...
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Mandi
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