Norme su riparazioni "in proprio":
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122 (1)
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale disciplina dell'attività di autoriparazione.
(G.U. n. 41, 19 febbraio 1992, Serie Generale)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Attività di autoriparazione
1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle
imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di
veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di
cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi
componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonchè l'installazione, sugli
stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le
attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di
altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in
materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonchè l'attività di commercio di veicoli.
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K100RS16V 1992, K1 1991, ̶X̶̶̶L̶̶̶6̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶L̶̶̶M̶̶̶ ̶1̶9̶8̶7̶.
MP pieni.... mandate email!
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