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Originariamente inviata da ilmaglio
1) - Siamo sicuri che il D.Lgs.4.12.1992, n.475, Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, non riguardi solamente la sicurezza sul lavoro (cantieri, etc.)?
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Sì, il D.Lgs. 475/92 riguarda esplicitamente tutti i DPI, tranne i caschi e le relative visiere. E' chiaro che è pensato tenendo conto anche e soprattutto della sicurezza sul lavoro, ma non si limita ad essa.
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Originariamente inviata da ilmaglio
3) - Esiste qualcosa del genere anche per im paraschiena?:
DECRETO 8 ottobre 2004. Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli recanti omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00.
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Che io sappia no.
Ma potrebbe benissimo esistere, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 475/92:
4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata.
[...]
7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti all’esame CE del tipo, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantire il ritiro dal mercato.