Il Decreto Legislativo 66/03 stabilisce che il lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie nell’anno solare o, comunque, al periodo più favorevole previsto dal CCNL applicato in azienda.
Rispetto alle quattro settimane, due devono essere godute entro l’anno mentre le altre due entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Quanto sopra è importante anche ai fini contributivi in quanto il versamento dei relativi contributi dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo al godimento oppure, se il godimento non c’è stato, entro il 16 gennaio dell’anno successivo per le due settimane che devono essere godute entro il
31/12 ed entro il 16 del mese successivo alla scadenza dei diciotto mesi per le ulteriori due settimane.
Sanzioni nel caso di inosservanza della disciplina sul godimento delle ferie il Decreto 66/03 come modificato dal Decreto 213/04 prevede la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
Inoltre: La lesione del diritto alle ferie coinvolge, infatti, la dimensione della sfera della personalità del lavoratore, negandogli il dovuto recupero delle energie psico-fisiche, la fruizione del tempo libero e l’esplicito della vita di relazione, con effetti anche sulla salute. Pertanto, così agendo, il datore di lavoro viola – oltre che le precise norme costituzionali (artt. 36,3° comma, 41, 2° comma, 32, 1° comma) anche l’art. 2087 c.c., causando un danno alla personalità e alla complessiva integrità psico-fisica del lavoratore, per il risarcimento del quale la giurisprudenza adopera il criterio equitativo.