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Vecchio 30-11-2005, 10:01   #1
kaRdano
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Cool R1150RT BMW e garanzia sui ricambi

Voi sapete che garanzia esiste sui ricambi BMW acquistati singolarmente?
Prendiamo ad esempio l'ammortizzatore dello sterzo che mi deve arrivare: visto quello che costa pretenderei che avesse almeno un anno di garanzia se non due.
Cosa ne sapete?
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Vecchio 30-11-2005, 10:06   #2
Bandit
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Vecchio 30-11-2005, 10:10   #3
kaRdano
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Interessante, ma nel mio caso parlo del "pezzo in mano" ritirato del magazzino ricambi: la moto non é in garanzia.
Sembrerebbe avere due anni... ma si tratta di "un ammortizzatore", e la cosa si complica....
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Ultima modifica di kaRdano; 30-11-2005 a 10:15
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Vecchio 30-11-2005, 12:07   #4
Bandit
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Perche' si complica? mi sembra chiaro

... Circa i ricambi vale la garanzia prevista dalla legge di 24 mesi o quella
più lunga prevista dal produttore/venditore. Però deve trattarsi di
difetti propri del pezzo di ricambio ...

quindi hai 24 mesi sul tuo ammortizzatore.
Se si rompe in questo lasso di tempo hai il diritto
alla riparazione ...
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Vecchio 30-11-2005, 12:15   #5
kaRdano
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Quote:
Originariamente inviata da Bandit
Perche' si complica? mi sembra chiaro

... Circa i ricambi vale la garanzia prevista dalla legge di 24 mesi o quella
più lunga prevista dal produttore/venditore. Però deve trattarsi di
difetti propri del pezzo di ricambio ...

quindi hai 24 mesi sul tuo ammortizzatore.
Se si rompe in questo lasso di tempo hai il diritto
alla riparazione ...
Cercherò di farmelo scrivere sul documento di vendita.
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Vecchio 30-11-2005, 18:31   #6
Bandit
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Allora ho qualche documento per le mani ...
Se BMW non mi fara' sapere niente relativamente
al mio difetto parto con una lettera dell'avvocato.

Appena avro' il quadro completo (entro il week end)
magari chiedo a Bu di evidenziare un pdf, intanto
ti mando un estratto di del codice del consumo:

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Titolo III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO
art. 128
....
....
....

Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contrattopresenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Note all'art. 134:
- L'art. 1519-sexies del codice civile e' il seguente:
«Art. 1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'art. 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'art. 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.».





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