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per ora nessuna limitazione vigente o minacciata, solo i due tempi pre-euro sono citati:
N. 342 Data 27 Set. 2005
Oggetto: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI AL FINE DI PREVENIRE E RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.
IL SINDACO
Su proposta dell'Assessore alle Politiche Ambientali Luca Dallorto di concerto con l'Assessore al Traffico Arcangelo Merella;
PREMESSO CHE
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto n.163 del 21.06.1999, modificato con decreto n. 60 del 02.04.2002, ha previsto per i Sindaci dei Comuni compresi nelle zone in cui sussiste il superamento, ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme individuate dalla vigente normativa, la possibilità di adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all’art. 7, c.1, lett. a) e b) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni;
- con Ordinanza n.5 del 08.01.1999 e successive modifiche è stata vietata la circolazione nell’ambito del territorio comunale a tutti gli autoveicoli non in grado di attestare (con l’esposizione di apposito bollino blu) il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti stabiliti dal Decreto Interministeriale del 05.02.96 e successive modificazioni;
- con Ordinanza n. 573 del 24.09.1999 e successive modificazioni, sono state adottate ulteriori restrizioni alla circolazione e sosta di alcune tipologie di veicoli a motore, in ottemperanza al Decreto del Ministero dell’Ambiente 21.06.1999 n. 163;
ESTRATTO DAI VERBALI DEI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO
N. Data
RILEVATO CHE
- nonostante l’assunzione dei suddetti provvedimenti, i dati sulla qualità dell’aria forniti dalla Provincia di Genova, continuano a evidenziare criticità relativamente ad alcuni parametri direttamente collegati con l’inquinamento dovuto al traffico autoveicolare con particolare riferimento agli NOx e PM10;
- ai sensi del D.Lgs. n. 351 del 04 agosto 1999, e dei successivi decreti del Ministro dell’ambiente n° 60/2002 e 261/2002, attuativi della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente e seguenti, è compito delle Autorità competenti mantenere la qualità dell’aria ambiente laddove è buona e migliorarla negli altri casi, secondo quanto previsto agli art. 7 e 8 del decreto stesso;
CONSIDERATO CHE
- uno studio condotto dalla Provincia di Genova in collaborazione con il Dipartimento di Fisica – Laboratorio di Fisica Sanitaria ed Ambientale dell’Università di Genova, ad oggetto “Valutazioni multidisciplinari sul particolato atmosferico nel territorio della Provincia di Genova, con particolare riguardo alle frazioni PM10, PM2.5 e PM1”, indica come criticità nell’area urbana di Genova, la concentrazione di PM10 derivante da sorgenti di origine antropica quali attività industriali, traffico e combustioni;
- le valutazioni contenute nello studio anzidetto sono state effettuate prendendo in considerazione i rilevamenti condotti nell’anno 2004 presso le seguenti stazioni della rete fissa di monitoraggio:
Brignole;
C.so Firenze;
Cornigliano;
- i dati elaborati evidenziano il superamento dei limiti previsti dal DM 60/02, per le stazioni di Cornigliano e Brignole, per le quali, dall’analisi qualitativa della composizione delle polveri (PM10) rilevate, emerge che il superamento dei limiti anzidetti, per quanto concerne la stazione di Cornigliano risente in maniera preponderante dell’attività delle acciaierie e risulta
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N. Data
una situazione risanabile a seguito degli interventi previsti dall’accordo di programma per la cessazione dell’attività dell’altoforno, mentre il superamento relativo alla stazione di Brignole risente in maniera significativa della componente traffico;
- oltre ai dati di cui sopra, relativi alla rete di monitoraggio fissa, la Provincia ha effettuato una serie di campagne di rilevamento per mezzo di stazioni mobili, in strade o zone ad alta concentrazione di traffico veicolare (via Molteni, via Piacenza, e altre), dalle quali è risultato il sistematico superamento dei limiti previsti dal DM 60/2002 e la specifica correlazione fra traffico automobilistico e inquinamento atmosferico, situazione che è risultata particolarmente critica nelle strade interne a San Pier d’Arena.
PRESO ATTO CHE
- la Regione Liguria, quale ente competente, con propria deliberazione n. 1144 del 15/10/04 ha approvato la zonizzazione del territorio regionale ai sensi del suddetto D.Lgs. 351/99 ;
- secondo la zonizzazione anzidetta l’intero territorio comunale viene classificato dalla Regione Liguria come “ZONA 1 – Agglomerato”, ossia come zona maggiormente critica,
- con superamenti, per alcuni inquinanti, dei limiti individuati dal DM 60/02 ed entro la quale le emissioni più rilevanti sono causate da sorgenti di natura produttiva e antropica (traffico e riscaldamento domestico);
- sono in corso di elaborazione, da parte della Regione stessa, i piani d’azione e/o programmi, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 351/99. Inoltre la Regione Liguria ha recentemente pubblicato la relazione annuale per il 2004 sulla “Valutazione della qualità dell’aria”, da cui risulta il permanere della situazione critica nella “Zona 1 – Agglomerato” di Genova, dove sono stati superati i limiti previsti dal DM 60/02, aumentati dei margini di tolleranza sia per gli ossidi di azoto che per il particolato solido di diametro inferiore a 10 micron (PM10), mentre il benzene risulta superiore al solo valore limite;
- nel corso del 2005, per la “Zona 1 – Agglomerato” di Genova, come è emerso dai rilevamenti della rete fissa di monitoraggio della Provincia, il valore limite per le emissioni delle polveri fini (PM10) pari a 35 μg/m3 (che non avrebbe dovuto essere superato più di 35 volte l’anno), è stato superato, fino al mese di agosto, per 36 volte. Sono stati inoltre rilevati, attraverso le campagne di misura effettuate dalla Provincia con stazioni di monitoraggio mobili, sulle principali strade comunali, rilevazioni puntiformi e occasionali, che comunque testimoniano una situazione che richiede, oltre che per preciso obbligo di legge, interventi sistematici. La situazione così determinata impone, come detto, l’obbligatorietà di un intervento in grado di ridurre la concentrazione nell’aria di questo inquinante, tenuto conto dei danni alla salute che il PM10 provoca.
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N. Data
RITENUTO NECESSARIO
che si debba - in attuazione dei compiti attribuiti dagli artt. 50 e 54 del Testo Unico 267/2000 - al fine di prevenire i rischi alla salute dei cittadini, oltre che per garantire il rispetto delle norme citate in premessa:
- estendere i provvedimenti di limitazione della circolazione vigenti nella zona individuata dalla precedente ordinanza n. 338 del 7 novembre 2001 relativamente alla fascia oraria, al fine di riportare i valori di PM10 e di NOx al di sotto dei valori limite previsti dalla normativa in materia di qualità dell’aria;
- introdurre, in considerazione dei valori rilevati dalla centralina di via Molteni, il divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati, nelle seguenti strade: Via Pieragostini, Via Pacinotti, Via Molteni, Via Avio, interessanti il centro abitato di San Pier d’Arena.
- impartire indirizzi al Comune e a tutte le aziende a partecipazione comunale, e invitare tutte le altre aziende ed Enti pubblici attive nel territorio comunale, affinché provvedano ad adeguare il parco mezzi e ad utilizzare gli impianti di riscaldamento e condizionamento in modo da ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera.
VISTI
la precedente Ordinanza Sindacale n. 573 del 24.09.1999 e successive modificazioni;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1144 del 15.10.2004;
il Decreto Legislativo 267/2000 in particolare agli artt. 50 e 54;
la legge 23.12.1978 n. 833;
il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni;
il Decreto Legislativo 04.08.1999 n.351
il Decreto Ministero dell'Ambiente 12 aprile 2002 n.60
l'art. 44 dello Statuto del Comune di Genova
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N. Data
ORDINA
1. il divieto della circolazione, nella zona individuata dalla precedente ordinanza n. 338 del 7 novembre 2001, allegata alla presente quale parte integrante, a tutti gli autoveicoli immatricolati prima del 01.01.1993, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica, prefestivi e festivi, dal 15/10/2005 al 31/12/2006;
Sono esclusi dal divieto di cui sopra:
- autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva comunitaria 91/441 e successive modificazioni;
- autoveicoli a trazione elettrica o ad emissioni nulle ;
- autoveicoli alimentati a metano, GPL;
- autoveicoli ibridi;
- autoveicoli destinati al trasporto delle merci;
- motoveicoli e ciclomotori;
- autoveicoli destinati al servizio pubblico di trasporto;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling);
- autoveicoli condivisi (car sharing).
- autoveicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali;
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N. Data
- autoveicoli in servizio di emergenza, anche per l’assistenza a impianti tecnologici e di comunicazione;
- autoveicoli a servizio o in uso di persone portatrici di handicap con esposto il contrassegno relativo;
- autoveicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo ad una chiamata di reperibilità, da artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico – operativi urgenti ed indilazionabili;
- veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
- veicoli adibiti al trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, scolastiche, di case di riposo per anziani o singole comunità;
- veicoli utilizzati da personale medico o paramedico o medici veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo, in attività di servizio domiciliare;
- autoveicoli che si recano alle strutture ospedaliere presenti sul territorio cittadino per comprovate esigenze di urgenza sanitaria;
- veicoli impegnati in riti civili e religiosi con relativi veicoli al seguito;
- veicoli di servizio nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- veicoli al servizio di testate televisive, con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio, ecc., nonché veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all’ordine, in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano;
- veicoli residenti in altre regioni italiane muniti di copia della prenotazione alberghiera, limitatamente all’idoneo percorso dall’albergo ai confini dell’area interessata dalla limitazione del traffico;
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N. Data
- autoveicoli di proprietà di dipendenti o titolari di aziende che operano all’interno dell’area portuale muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’Autorità Portuale, o convalidato da una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rapporto di lavoro e che esso viene esercito in un’area non servita da mezzo pubblico;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria e/o all’effettuazione del controllo delle emissioni, con i documenti dell’ufficio della Motorizzazione Civile, dei Centri di revisione autorizzati o dell’officina autorizzata, limitatamente al percorso strettamente necessario;
- gli autoveicoli aventi targa estera;
- i veicoli regolarmente inseriti nei “registri nazionali dei veicoli storici”, che siano in possesso del Certificato di identità rilasciato dalla Commissione Tecnica dell’ASI, per la partecipazione a manifestazioni che abbiano luogo nel territorio comunale;
2. il divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 per tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15/10/2005 al 31/12/2006, nelle seguenti strade: Via Pieragostini, Via Pacinotti, Via Molteni, Via Avio, interessanti il centro abitato di San Pier d’Arena, con eccezione dei mezzi che effettuano pubblici servizi;
3. di prevedere, attraverso successivi atti di indirizzo della Civica Amministrazione, per le strutture del Comune e le aziende di gestione dei servizi di cui il Comune è proprietario o azionista, la coerenza dei capitolati di appalto relativi a lavori con i contenuti delle ordinanze di volta in volta in vigore, prevedendo altresì specifici incentivi in caso di utilizzo di i mezzi omologati almeno Euro III e/o di utilizzo di parchi veicolari eco-compatibili (elettrici, ibridi, a metano e GPL);
4. di prevedere, inoltre, attraverso un successivo atto di indirizzo, per le strutture del Comune e per tutte le aziende di gestione dei servizi di cui il Comune è proprietario o azionista, la predisposizione dei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e l’attivazione di tutti i servizi sostitutivi dell’uso individuale dell’auto/moto: servizi di trasporto dedicati o potenziamento specifico di quelli esistenti, car pooling, car sharing, ecc.;
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N. Data
5. di prevedere, infine, attraverso successivi atto di indirizzo, per le aziende di gestione dei servizi di cui il Comune è proprietario o azionista, le necessarie indicazioni affinché si adottino, rispetto al parco mezzi, soluzioni idonee ad assicurare coerenza con le misure di limitazione del traffico di volta in volta stabilite, tra cui la priorità ad investire per la sostituzione dei veicoli pre Euro, oggetto della presente Ordinanza e per l’acquisto di veicoli elettrici, ibridi, alimentati a GPL o metano o comunque superiori alle specifiche Euro III, o alla sostituzione dei veicoli di cui sopra con servizi di trasporto collettivo, l’utilizzo di veicoli condivisi (car sharing);
A partire dal 15/10/2005, in collaborazione con la Regione Liguria e la Provincia di Genova, saranno specificamente monitorati i risultati ottenuti a seguito dell’attuazione della presente Ordinanza, anche in relazione ai programmi di azione che la Regione dovrà adottare in ottemperanza ai DM 60/2002 e 261/2002 ed a seguito della pubblicazione del piano per il miglioramento della qualità dell’aria. Oltre alle risultanze del monitoraggio della rete fissa, saranno utilizzati i controllo attraverso campagne specifiche con mezzi mobili ed utilizzati i
modelli di simulazione, già in uso presso le strutture pubbliche di riferimento (Ministeri dell’ambiente e della salute; ARPA/ANPA; CNR; ENEA).
Tenuto conto della peculiarità della situazione ambientale, tale azione di monitoraggio dovrà riguardare, in modo particolare, l’area di San Pier D’Arena.
In caso di persistenza dei superamenti dei limiti previsti dal DM 60/02, sia per gli ossidi di azoto che per il particolato solido di diametro inferiore a 10 micron (PM10) sarà mantenuto il divieto di circolazione per tutti i veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea pre Euro (ovvero non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CE o immatricolati prima del
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N. Data
01/01/1993, anche se in possesso del “bollino blu”) e verranno, con successivi specifici provvedimenti, introdotte le seguenti misure:
a) Indicativamente a partire dall’ 7/01/2006, divieto di circolazione per i ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro (ovvero non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE e immatricolati prima del 01/01/1995), il divieto della circolazione per i veicoli adibiti al trasporto delle merci non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CE o immatricolati prima del 01/01/1993, anche se in possesso del “bollino blu”, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì e nella zona individuata dalla precedente ordinanza n. 325 del 10 ottobre 2000 .
b) qualora le misure adottate non siano ancora sufficienti e persistano superamenti dei limiti previsti dal DM 60/02, indicativamente a partire dall’1/07/2006, le limitazioni potranno essere progressivamente estese ad altre aree della città, fino a riguardare l’intero territorio;
c) in caso di ulteriore persistenza dei superi anzidetti il divieto di circolazione, indicativamente a partire dal 1/01/2007, sarà esteso anche ai veicoli ad accensione spontanea EURO 1 (autovetture conformi alla Direttiva 91/441 e veicoli commerciali leggeri conformi alla Direttiva 93/59, immatricolati fino alla data del 31/12/1996), nonché ai ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro (non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE e immatricolati prima del 17/06/1999)
Si intende per “persistenza dei superamenti”, l’assenza di riduzione del numero dei superamenti dei valori limite previsti dal DM 60/2002, sia per gli ossidi di azoto che per il particolato solido di diametro inferiore a 10 micron (PM10), rispetto al trend storico risultante dai rilevamenti effettuati dalla rete di monitoraggio della Provincia di Genova.
AVVERTE
- che in caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, da parte della Polizia Municipale, e degli altri organi di controllo competenti;
MANDA
1. al Settore Mobilità e Traffico per la segnalazione del divieto di cui alla presente Ordinanza;
2. alla Polizia Municipale ed agli altri competenti Organi di Polizia Amministrativa per la verifica dell’ottemperanza di quanto disposto nella presente ordinanza e l’applicazione delle sanzioni conseguenti;
3. al Settore Ambiente affinché provveda a monitorare, in collaborazione con la Provincia di Genova, l’andamento della qualità dell’aria relazionando periodicamente il Sindaco;
4. alla Direzione Comunicazione per la necessaria divulgazione del provvedimento e per la realizzazione di una specifica attività di informazione diretta ai cittadini.
IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott. Alfredo Gracili Prof. Giuseppe Pericu
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K100RS16V 1992, K1 1991, ̶X̶̶̶L̶̶̶6̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶L̶̶̶M̶̶̶ ̶1̶9̶8̶7̶.
MP pieni.... mandate email!
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