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Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi. Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter.


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Vecchio 15-10-2006, 17:43   #1
Roxter
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Question Targa, foulard, Cassazione....

Qualche tempo fa, un forumista postò che "utilizzare un foulard - di cui uno dei lembi, svolazzando, rende meno visibili cifre e lettere - è incontestabile dalle Forze dell' ordine, grazie ad una sentenza della Corte di Cassazione......



Ebbene, quel forumista di cui non ricordo il nick - o qualcuno che come lui ne è a conoscenza - potrebbe dirmi a quale sentenza si riferiva?








Spero questo post non sia "da moderare", in quanto si parla di una sentenza della Cassazione, quindi di materia oggettiva e totalmente legale.
 
Vecchio 15-10-2006, 21:44   #2
bias
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ciao Roxter,il post a cui tu fai riferimento.era il mio.La sentenza della cassazione a cui tu fai riferimento non è un merito a l'utilizzo del foulard ma era un post di Mauro62 in cui diceva che la targa con alcuni numeri coperti dall'elastico ,non è camuffata mo solo illeggibile quindi senza rilevanza penale.
Non facevo però accenno a nessun dato.
bias non è in linea  
Vecchio 15-10-2006, 21:54   #3
Roxter
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Ah ecco......


Quindi, nel caso che un agente dovesse fermare un motociclista la cui targa è resa "poco leggibile" da un foulard, da un elastico, ecc., quale sarebbe la sanzione?


Si potrebbe contestare qualcosa di specifico eventualmente?



 
Vecchio 15-10-2006, 22:15   #4
er-minio
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Originariamente inviata da Roxter

Quindi, nel caso che un agente dovesse fermare un motociclista la cui targa è resa "poco leggibile" da un foulard, da un elastico, ecc., quale sarebbe la sanzione?
Che se ti trovano anche una freccia fuori posto ti applicano tutto l'applicabile.
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er-minio non è in linea  
Vecchio 15-10-2006, 22:25   #5
Roxter
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'Sti maledetti...





Guarda Ermì, stamattina ho molto probabilmente acchiappato uno sparaflash.....in tangenziale......



Ho frenato talmente tanto che ho lasciato 2/3kg di copertone sull' asfalto, ma sicuro non sono riuscito a rientrare a velocità codice - stavo a circa 30/40 all' ora più veloce!!


Se mi beccano e decido di pagare, auguro a coloro i quali hanno dato l' ok per quella postazione di spendere tutti i loro averi - presenti e futuri - in medicine!!!


Mi sento tartassato, ed ogni volta che piglio la moto è un' ansia!!


Questa, per me, si chiama ISTIGAZIONE A DELINQUERE; perchè è ovvio che uno, arrivato a un certo punto, tenta di "prendere provvedimenti"...data l' attuale situazione dei limiti di velocità!!!



Una su tutte: NA-SA; tratto a 2 corsie subito dopo un largo tratto a 4 corsie; il limite passa dapprima a 80 all' ora - dai 110 precedenti - e successivamente, sullo stesso tratto, a 60.

Chiaramente, un metro dopo il carello dei 60 cosa ci può mai essere?!?

Un bel paletto con una ricca telecamera puntata sulla strada!!!!




 
Vecchio 15-10-2006, 23:49   #6
obrad
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Quelli di Napoli non sono mica fessi come quelli di Taranto che stanno per faliire.
 
Vecchio 16-10-2006, 00:00   #7
Maxigno
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Originariamente inviata da Roxter
'Sti maledetti...
............
Una su tutte: NA-SA; tratto a 2 corsie subito dopo un largo tratto a 4 corsie; il limite passa dapprima a 80 all' ora - dai 110 precedenti - e successivamente, sullo stesso tratto, a 60.

Chiaramente, un metro dopo il carello dei 60 cosa ci può mai essere?!?

Un bel paletto con una ricca telecamera puntata sulla strada!!!!





Dov'è sta telecamera???
Sei sicuro?? guarda che quella potrebbe essere una delle telecamere per il controllo del traffico....... vai sul sito autostrade..... controlla, magari ho ragione. la NA-SA ne è piena (di telecamere per il traffico)
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Ultima modifica di Maxigno; 16-10-2006 a 00:01
Maxigno non è in linea  
Vecchio 16-10-2006, 00:06   #8
Maxigno
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opsssssss
ho appena controllato...... adesso non sono + segnalate, ma ti assicuro che fino ad un paio di mesi fa vedevi in diretta online praticamente tutta la NA-SA.
non capisco
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Maxigno non è in linea  
Vecchio 16-10-2006, 00:08   #9
Sampei
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Rendere illegibile la targa con foulard credo che possa esssere valutato dalle forze dell'odine alla stregua della modifica dell'inclinazione della targa, ovvero alterazione di documento di stato (max.30° d'inclinazione mi pare)che, in teoria potrebbe essere ascrivibbile ai reati di natura penale.
lavoro nell'ambiente.
__________________
La societÃ* spesso perdona il criminale ma non perdona mai i sognatori, conoscendo il prezzo di tutto e il valore di niente.

[SIZE="4"][COLOR="DarkOrange"]R1200GS[/COLOR][/SIZE]
Sampei non è in linea  
Vecchio 16-10-2006, 07:58   #10
Barney Panofsky
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Qualche tempo fa, un forumista postò che "utilizzare un foulard - di cui uno dei lembi, svolazzando, rende meno visibili cifre e lettere - è incontestabile dalle Forze dell' ordine, grazie ad una sentenza della Corte di Cassazione......
Appena arrivo in ufficio faccio una breve ricerca, ma che io sappia la Suprema Corte non si è pronunciata sui foulard. Seguo la Cassazione per motivi di lavoro, e non ricordo simili sentenze. C'è qualcosa di simile sull'occultamento della targa tramite soluzioni più o meno 'casuali' (targa sporca, elastico, targa spostata, targa inclinata, Spryhttp://www.phantomplate.com/ etc.).

Per non parlare di soluzioni motorizzate:

http://www.gautedanmes.it/images/targa.avi

I supremi giudici generalmente confermano le multe al 100%, applicando la legge in maniera rigida - salvo errori materiali nel verbale o grossolane incongruenze -. Ecco alcuni riferimenti del Codice della Strada:


Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi


Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
Le targhe indicate ai commi 1,2,3,4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.
Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
la collocazione e le modalità di installazione;
le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma 12 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

ATTUAZIONI

Art. 256 (Art. 100 Cod. str.)

(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento)

Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del Codice;
quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice;
quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del Codice;
quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice;
quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice;
quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del Codice;
quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del Codice.
Si definiscono targhe ripetitrici:
quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice;
quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del Codice;
quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del Codice.
Si definiscono targhe prova quelle di cui muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all'articolo 98, comma 1, del Codice.
Si definiscono targhe di riconoscimento:
quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del Codice;
quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del Codice;
i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Codice.
Art. 257 (Art. 100 Cod. str.)

(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)

I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del Codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il ministro dei Trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.
Art. 258 (Art. 100 Cod. str.)

(Collocazione delle targhe di immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento)

Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1993, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);
targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:
formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c);
targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli, esclusi quelli con targa EE:
formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III. 4/l);
formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig.III.4/m);
targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);
targhe di immatricolazione dei motoveicoli, delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici; targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, lII.4/r, III.4/v).
Art. 259 (Art. 100 Cod. str.)

(Modalità di installazione delle targhe)

Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente.
Art. 260 (Art. 100 Cod. str.)

(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi. Il colore dei caratteri, il marchio ufficiale delle Repubblica italiana e la sigla I (ove ricorra) è nero, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici e delle targhe prova per le stesse;
colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova e lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la circolazione di prova delle macchine operatrici.
colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del Codice.
Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 + 0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.
Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 2 talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione.
Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.
Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del Codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale.
Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.
Art. 261 (Artt. 100 e 101 Cod. str.)

(Modelli di targhe)

I modelli delle targhe sono depositati presso il ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 262 (Art. 100 Cod. str.)

(Marchio ufficiale)

Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.


NB E' bene ricordare che manomettere, coprire (anche parzialmente), falsificare la targa della moto configura un reato penale: questo significa che la copertura assicurativa potrebbe essere nulla in caso di incidente, oltre a una serie di rogne collegate a un processo penale...

Ultima modifica di Barney Panofsky; 16-10-2006 a 08:01
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Vecchio 16-10-2006, 08:11   #11
Huey
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A me la settimana scorsa hanno applicato l'articolo 105 (se non ricordo male) , 37 € per targa illeggibile.

La targa era parzialmente coperta da una cinghia.

Non appena mi hanno fermato mi hanno minacciato confische e frustate ma alla fine hanno applicato l'articolo della targa illeggibile sia a me che alla moto che era con me e che aveva lo stesso identico occultamento.

Qualche mese fa invece, in un autogrill, io avevo la targa sporca in maniera pesante ed una volante, passando, mi invitò semplicemente a pulirla prima di proseguire.

Alex da Tai (dove il sale contro il ghiaccio sulle strade si attacca alle targhe in moto permanente)
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Vecchio 16-10-2006, 09:48   #12
Smarf
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anche lo spray? e cosa hanno sentenziato in merito?
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Vecchio 16-10-2006, 09:56   #13
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Sì, ho molti amici che circolano con targa sporca o coperta da elastico o lucchetto.

La multa è sui 35 euro.

Se invece la targa risulta manomessa che non può essere pulita o resa nuovamente leggibile allora si va sul penale.

Questo è quello che mi dicono....
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Vecchio 16-10-2006, 10:09   #14
Barney Panofsky
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anche lo spray? e cosa hanno sentenziato in merito?
Nessuna sentenza specifica. Ma il codice parla chiaro:

[...]È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente. [...]
Art. 260 (Art. 100 Cod. str.)

Quindi, ammesso che sia dimostrabile l'applicazione di spry, l'agente potrebbe fare la contravvenzione applicando la legge.

Credo che comunque mi farò fare un preventivo per motorizzare il portatarga del mio r1150r

http://www.gautedanmes.it/images/targa.avi

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Vecchio 16-10-2006, 12:16   #15
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Credo che comunque mi farò fare un preventivo per motorizzare il portatarga del mio r1150r
chiedilo anche x il mio gs
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Ultima modifica di Smarf; 16-10-2006 a 12:17
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Vecchio 16-10-2006, 14:47   #16
Roxter
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Grazie Barney, molto utili le tue indicazioni.........
 
Vecchio 16-10-2006, 14:57   #17
slacker
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Questa cosa di imbrattare la targa e/o applicare cinghie, elastici o quant'altro, è una delle cose peggiori che un motociclista (civile) possa fare.

La confisca del mezzo sarebbe la giusta conseguenza,
altro che multe di 35 euro.
slacker non è in linea  
Vecchio 16-10-2006, 15:14   #18
Barney Panofsky
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Dopo una breve ricerca in archivio ho trovato la sentenza alla quale forse faceva riferimento Roxter .
Ricordate però che non si tratta di Sezioni Unite, quindi non è detto che un'altra sezione della stessa Corte non decida in maniera diversa. Compresi i gradi inferiori (Giudice di Pace, Corte d'Appello) o gli stessi Prefetti.




Cassazione penale, sez. V, sent. n. 12936 del 18 febbraio 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Composta dagli Ill.mi sigg.

dr. Bruno FOSCARINI presidente
1. dr. Giuliana FERRUA consigliere
2. dr. Mario ROTELLA consigliere
3. dr. Aniello NAPPI consigliere
4. dr. Giuliano PANZANI consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto per Razzano Quirino, n. Napoli 19.3.76

avverso ordinanza Tribunale Firenze 8.7.02;

- udita la relazione del consigliere M. Rotella;

- udite le richieste di rigetto del P.M., il s.P.G., dr. F. Hinna Danesi.

ritenuto

1 - Il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto con cui il P.M. ha convalidato il sequestro di targa della motocicletta guidata da Razzano Quirino, operato dalla Polizia Municipale di Vaglia, motivando, circa il fumus del reato di cui all'art. 100/14 C.d.S. in relazione artt. 482, 489, 490 CP, che era "coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, così da non poter essere identificata", e che il fatto era stato commesso con dolo, perché l'apposizione era dovuta al fine di "dribblare" l'identificazione fotografica con l'Autovelox, e non la caduta per le vibrazioni, e che la targa, era passibile di confisca.

Con il ricorso si deduce: 1° - violazione art. 100/14 C.d.S., - 482 - 489 - 490 CP perché la targa non era leggibile, ma incontestabilmente non falsa; e al più sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui al comma 12 dello stesso art. 100, esclusa dal Tribunale; 2° - violazione artt. 354, 355 CPP perché era necessaria e sufficiente l'acquisizione delle foto della targa coperta dall'elastico; 3° - vizio di motivazione, sia perché il Tribunale non ha visionato le fotografie, acquisite al fascicolo del P.M., ma non prodotte in sede di riesame, sia perché se ritiene che la targa fosse stata parzialmente coperta, non si comprende come sia stata ritenuta la falsità materiale e contemporaneamente l'uso di atto falso e la soppressione, distruzione o occultamento di quello vero.

2 - Il ricorso è fondato.

L'art. 100 CdS (Targhe d'immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) attribuisce alla targa di ciascun tipo di veicolo funzione documentale, in quanto ne rappresenta i dati d'identificazione (immatricolazione).

In questa luce il co. 12° prevede: "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". La norma ha per oggetto la sicurezza della circolazione, perché sanziona penalmente la condotta di messa in istrada di un veicolo cui sia apposta una targa materialmente falsa, o pertinente ad altro veicolo. Il reato pertanto si verifica quando è impossibile identificare il veicolo in circolazione, per mezzo della targa di cui è munito (è un'ipotesi analoga a quella della falsità personale).

Poiché si tratta di contravvenzione, è indifferente ai fini della configurabilità del reato se l'agente abbia agito con dolo o colpa. Egli ne risponde anche solo per avere negligentemente posto in circolazione il veicolo munito di targa non propria.

Il comma 14 prevede invece il seguente delitto: "chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale". Con questa disposizione si incrimina innanzitutto la condotta diretta a cagionare l'evento giuridico di falsità materiale, e cioè di offesa alla pubblica fede mediante fabbricazione abusiva (falsificazione sotto il profilo della genuinità), alterazione (dei caratteri di identificazione del veicolo di una targa originale), o infine manomissione, che designa, per esclusione, l'operazione che cagioni la mutazione fisica di quelle che il precedente comma 9 definisce "le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione", ed insomma gli stessi componenti strutturali del corpo della targa. Pertanto nessuna di queste condotte, ed in particolare quella di manomissione consiste nel cagionare un impedimento meramente estemporaneo alla leggibilità della targa.

La norma infine sanziona anche la condotta alternativa di uso della targa falsificata. Questa condotta, necessariamente dolosa, come quella precedente, non ha a che fare con la tutela della circolazione in sé e per ciò con l'identificabilità in istrada del veicolo sul quale risulti apposta (v. il comma 12), bensì con l'incidenza sulla funzione rappresentativa della targa per se stessa, quale documento rilevante per la pubblica fede (si immagini il caso di chi cede il veicolo con la targa contraffatta o alterata).

E' pertanto evidente che, anche nel caso di uso di targa alterata o manomessa, e cioè genuina ma non autentica, deve sussistere un mutamento della sua materialità, non solo un vizio estemporaneo di leggibilità, quale quello cagionato dall'apposizione di un ostacolo immediatamente rimovibile.

Ed è altresì evidente che i reati di cui al co. 12 e quello di cui al co. 14 possono concorrere, come concorre un reato di falsità personale con quello di falsità documentale.

Ciò posto, poiché nella specie non si pone in discussione che, rimosso l'elastico, la targa è risultata genuina, autentica e non manomessa, il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 100/14 C.d.S.. Ed è anche da escludere che si ravvisi quello di cui al co. 12°, che presume che l'impossibilità di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa, propria del veicolo, era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l'elastico servisse ad ingannare l'Autovelox, piuttosto che l'occhio dei vigili).

A tutela della leggibilità sono poste altre norme, quale ad esempio la disposizione, la cui violazione è amministrativamente sanzionata dal successivo comma 11°, del co. 7° dell'art. 100, che prevede che la targa sia apposta sul veicolo nei modi prescritti dai commi precedenti, in modo da essere facilmente ispezionabile.

Pertanto, il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed è, già per questa ragione, esclusa la necessità di sequestro probatorio della targa, peraltro ingiustificato alla luce degli accertamenti svolti, di cui l'ordinanza dà conto.

p. q. m.

annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.

Roma, 18.02.03
Barney Panofsky non è in linea  
Vecchio 16-10-2006, 15:54   #19
r11r
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...qualche anno fa il mio mecca aveva suggerito di levare le viti che tengono la targa e metterne 1 visibilmente non pertinente ed applicare elasticone nero a coprire parzialmente i numeri, in caso di blocco da parte delle Forze dell'Ordine, dire che si ha trovato la targa a terra e si è provveduto con ciò che si è trovato, anche l'elastico era ripiegato ma si è sciolto e purtroppo copre un pò le cifre.......a quel tempo però era un consiglio per la sistemazione prima di un viaggio e quando ancora i velox erano 1 o 2!!!
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Vecchio 16-10-2006, 16:19   #20
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Vecchio 16-10-2006, 18:43   #21
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Questa cosa di imbrattare la targa e/o applicare cinghie, elastici o quant'altro, è una delle cose peggiori che un motociclista (civile) possa fare.
La confisca del mezzo sarebbe la giusta conseguenza,
sei troppo buono.
a mio avviso sarebbe da espropriargli la casa, mandarlo in galera per un paio d'anni e violentargli la moglie, così impara
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Vecchio 16-10-2006, 20:04   #22
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Ma dai quanti problemi... e poi non è mica detto che se passi davanti un velox ti fa necessariamente la foto... potrebbe essere a fine rullino, o memoria... potrebbe guastarsi... l'altro giorno mi son fermato dalle mie parti vicino una postazione fissa tipo gabbiotto e cosa ci ho visto dentro? Il nulla... era completamente vuota!!!
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Vecchio 16-10-2006, 20:48   #23
Roxter
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No no...qua da me funzionano, eccome!!


E' per questo che sono alla ricerca dello stratagemma che, se ti ferma una pattuglia, ti fa avere la sanzione più bassa possibile e che al contempo mi "difenda dai soprusi - perchè di soprusi si DEVE parlare - degli Enti Locali".....



 
Vecchio 16-10-2006, 21:06   #24
Freccia
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No no...qua da me funzionano, eccome!!


E' per questo che sono alla ricerca dello stratagemma che, se ti ferma una pattuglia, ti fa avere la sanzione più bassa possibile e che al contempo mi "difenda dai soprusi - perchè di soprusi si DEVE parlare - degli Enti Locali".....




Piastra in ferro zincato dietro la targa e sul davanti smile sorridente calamitato
che copra almeno un numero e con legato filo di nylon da pesca.

In caso di controllo tiri il cordino e togli tutto.

Sì però io non ti ho detto niente...... mi raccomando!
__________________
La vita è un viaggio ed è un viaggio verso casa.
YAMAHA
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Vecchio 16-10-2006, 21:21   #25
Roxter
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T' ho risp in MP....
 
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