Nel caso in cui non vengano comunicati i dati della patente del conducente, in luogo della decurtazione di punteggio, l'art. 126 bis del C.d.S. prevede l'applicazione al proprietario del veicolo di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 357,00 (art. 180 comma 8 C.d.S.);Il relativo verbale di contestazione deve essere notificato al proprietario nel termine di 150 giorni dall'accertamento della violazione di omessa comunicazione. Poichè nella richiesta di comunicazione dei dati del conducente sarà stato previsto un termine (suppongo 30 giorni), l'accertamento della violazione di omessa comunicazione dei dati deve considerarsi avvenuto il giorno sucessivo alla scadenza del suddetto termine.
Una notificazione sucessiva ai 150 giorni comporta la nullità del verbale che deve essere fatta valere attraverso un ricorso all'autorità competente.
Ciao