preso dal forum Yamaha XT.... l'argomento mi interessa molto visto che monto un paio di cannoni non propriamente regolari....
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Stavo parlando qualche giorno fa con DarioTTE riguardo alle multe per la marmitta non originale, quando mi si è accesa una lampadina...vado a cercare tra i ritagli di giornale che conservo, e mi imbatto in un articolo sull'argomento.
Secondo l'articolo, del 2001, in caso di marmitta non omologata i vigili multano in base all'art 78 CdS, che prevede una multa di 300 e passa euro e il ritiro del libretto di circolazione (da riottenere dopo esame del mezzo rimesso in ordine alla motorizzazione). Nel 2001 però un giudice di pace di Caprino Veronese (VR) accoglieva un ricorso di un motociclista con la sentenza n. 122/01, sancendo che andava applicato il più specifico art 79, riducendo pertanto la sanzione a 65 euro e restituendo il libretto di circolazione.
Ora, ho fatto le pulci al CdS e ho notato che in effetti l'art 79 comma 4 dice che
"Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 . "
http://www.patente.it/codice/79.htm
Andando a vedere l'art 72 scopriamo che i dispositivi interessati da tale norma sono
"I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti. "
http://www.patente.it/codice/72.htm
Mentre l'art 78 commi 3 e 4 (quelli ai sensi dei quali si eleva la contravvenzione) sembra essere più generico e riferirsi alle caratteristiche fondamentali del veicolo, quali motore, telaio, dimensioni...
http://www.patente.it/codice/78.htm
Di conseguenza tale giudice di pace ha ritenuto dovesse applicarsi una normativa più specifica in vece di quella più generale, e pertanto ha ritenuto dovesse applicarsi l'art 79.
Ora quello che vorrei capire è se i vigili multano ancora in base all'art 78 oppure no, in caso di marmitta non omologata. E poi mi chiedo: e in caso di pneumatici non in regola, quale dei due articoli applicheranno?
Perciò vorrei sapere da chi nel forum ha esperienza, diretta o meno, dell'argomento, in base a quale articolo sono stati multati per gomme o marmitte. Se non si sa l'articolo basta dire se è stato sequestrato il libretto oppure no.
Credo sia un argomento che interessa molti qui, no?
Perché se continuano ad applicare il 78 bisognerebbe capire se l'applicazione del 79 è stato un colpo di testa di quel giudice oppure se c'è una base solida per un ricorso: e il modo migliore è scrivere una lettera a quelli di Fuoristrada, che sto già abbozzando. Ma se ormai applicano già il 79 sarebbe inutile scrivere, per questo ho bisogno del vostro aiuto.
per tutti (anche per il giudice)!
http://www.xt600.cc/forum/index.php?topic=16338.0