Diffusione dati personali e mancato intervento Staff
In merito a quanto verificatosi, intendo dare seguito presso chi di dovere ai legittimi dubbi che mi sono venuti relativamente al comportamento sconcertante di alcuni utenti e conseguente mancato intervento di tutela da parte della direzione, che di fatto in questo modo avalla e si rende corresponsabile dei comportamenti medesimi.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 1 giugno 2011, n. 21839
Può affermarsi senza tema di smentita che l'assoggettamento alla norma in tema di divieto diffusione di dati sensibili riguardi tutti i soggetti entrati in possesso di tali dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy, in modo da assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni. La punibilità non può neppure essere esclusa nel caso in cui l'acquisizione delle informazioni personali sia avvenuta in via casuale, e ciò in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione.
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