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Originariamente inviata da Mylo
La storia delle omologazioni con i numerini è una delle tante c@g@te per ciucciare più soldi del dovuto .
Poi sono consapevolissimo di correre il rischio di sentirmi contestata un'infrazione del CdS ... vabbè ...pazienza...
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Se ti spacchi la testa a causa di un incidente, la tua assicurazione (se hai la clausola infortuni conducente, o la compagnia della controparte), non ti paga una ceppa...dimmi te se vale 200 euro..il rischio..
Riporto l'art 171 del codice della strada, tutto il resto è aria fritta.
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»;
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e
i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.»;
2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 . Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo
del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970 .
5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo Vl.