Questo è quello che emerge dal nuovo Decreto Legge e dalla circolare della Polizia Municipale:
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINE DI SERVIZIO DEL 24 AGOSTO 2007
Oggetto:
N° 062 D.M. 15 agosto 2007 ad oggetto «ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA
B) DEL DECRETO LEGGE 3 AGOSTO 2007 N. 117 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
Firma per MODIFICATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER INCREMENTARE I LIVELLI DI SICUREZZA
Visura: NELLA CIRCOLAZIONE.»
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 195 del 23 agosto 2007 è stato
pubblicato il decreto ministeriale in oggetto (allegato al presente O.d.S.).
I contenuti del D.M. in trattazione sono stati già ufficialmente anticipati (prima della
effettiva pubblicazione nella G.U.) dal Ministero dell’interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza nella circolare del 20 agosto 2007 n° 300/A/1/26352/101/3/3/9.
Le disposizioni ministeriali trovano applicazione per tutte le postazioni fisse “in
remoto” (es. “Tutor”) o per quelle utilizzate con l’ausilio dell’operatore di polizia
stradale, compresi quelli “mobili” (es. “Autovelox” – “Telelaser”), perché installati su
veicoli di servizio o su appositi sostegni e posizionati nelle strade. Restano esclusi i
dispositivi installati a bordo dei veicoli di servizio in movimento (es. “Provida”) per
la misura della velocità in maniera dinamica ovvero “ad inseguimento”.
Il preavviso agli utenti della strada relativo ai controlli del rispetto dei limiti di
velocità potrà avvenire con:
-segnali stradali d’indicazione mobili o permanenti
-segnali stradali luminosi a messaggio variabile
-dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli di servizio.
È previsto che i segnali stradali (pannello rettangolare, dimensioni e colore di fondo
propri del tipo di strada sul quale sono installati, diciture “Controllo elettronico della
velocità” o “Rilevamento elettronico della velocità”, eventuale simbolo o
denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo) debbano
essere posizionati con un idoneo anticipo rispetto al punto di collocazione del
rilevatore da determinarsi in rapporto alla velocità predominante nel tratto di strada
(non quindi il limite imposto ma alla velocità tenuta dalla maggior parte dei veicoli
in transito), e comunque in modo da consentirne il tempestivo avvistamento, ad
una distanza dal sito di rilevamento mai superiore a 4 km, specialmente se il tratto
stradale interessato è interrotto da intersezioni. I segnali stradali o i dispositivi
luminosi in trattazione non necessitano di ripetizione né di indicazione di “fine”.
Il decreto convalida i pannelli luminosi esistenti, e ne consente l’installazione di
nuovi, purchè abbiano una architettura che consenta di riportarvi le diciture
“Controllo elettronico della velocità” ovvero “Rilevamento elettronico della velocità”
e siano conformi al disposto dell’art. 170 D.P.R. 495/1992.
Il veicolo di servizio nell’apposita barra luminosa di segnalazione porterà la
sintetica indicazione “Controllo Velocità” o “Rilevamento della velocità” e sarà
posizionato con congruo anticipo rispetto al punto di rilevazione strumentale.
Il decreto ministeriale non richiama più la distanza di 400 mt. dal rilevatore né
prevede più l’utilizzo di un veicolo di servizio con i dispositivi supplementari
luminosi in funzione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 77, 78, 79, 80, 81, 82,
124, 125 e 170 del Reg. Att. Esec. N.C.d.S. di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
Con l’entrata in vigore del D.M. in trattazione – previsto e richiamato dal nuovo
testo dell’art. 142 comma 6-bis D. Lgs. 285/1992 N.C.d.S. così come modificato e
integrato dall’art. 3 comma 1 let. b) del D.L. 3/8/2007 n. 117 – le attività di
prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme in materia di limiti massimi
di velocità sono adeguate alle vigenti disposizioni.
Se il C.O.A. riceve dalle pattuglie operative in servizio la richiesta d’inserzione sui
pannelli luminosi di messaggi relativi all’effettuazione dei controlli in trattazione,
oltre a provvedere per quanto di competenza, registrerà sempre l’attività (giorno –
ora – località - motivo) nel programma “Centrale Operativa” di Verbatel, affinché ne
sia conservata traccia nell’ipotesi di contestazioni.
Prima di dare corso ai rilevamenti delle violazioni in materia di superamento dei
limiti di velocità le pattuglie operative verificheranno preliminarmente che nelle
strade interessate la prescritta segnaletica sia installata così come stabilito dalla
vigente normativa e, del caso, posizionerà i segnali mobili e/o utilizzerà tutti gli altri
strumenti / attrezzature disponibili in dotazione.
Il Capo pattuglia o l’addetto incaricato descriverà altresì con apposita relazione,
che sarà conservata agli atti del Reparto / Distretto operanti, l’esito della
ricognizione preliminare in strada riferita alla segnaletica esistente, e nel caso
questa manchi o risulti inidonea, le attività relative al posizionamento dei segnali e/
utilizzo delle eventuali specifiche attrezzature, affinché ne sia conservata traccia
nell’ipotesi di contestazioni.
Saranno comunque attuate le cautele e gli accorgimenti opportuni e necessari per
garantire l’incolumità fisica delle persone e la sicurezza materiale delle cose,
nonché la sicurezza degli addetti e degli utenti della strada.
Ogni precedente disposizione interna eventualmente in contrasto con quelle
contenute nel presente O.d.S. o con le prescrizioni dell’art. 142 comma 6-bis
C.d.S. e del D.M. 15/08/2007 è abrogata.
dg/URAN/OdS2007/PC1
p/Il Comandante
Dott. Gianfranco Delponte
Il Dirigente Settore Territorio f.f.
Dott. Giacomo Tinella
MINISTERO DEI TRASPORTI
Se quindi avete coperto la targa e vedete i vigili imboscati non preoccupatevi più, siete tra colleghi.