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		| Da Walwal il Forum originario dove si parla di argomenti che riguardano il mondo Motociclistico e di argomenti correlati , la politica e gli OT sono banditi.
Il Bar è intitolato al nostro caro amico Walter. | 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
		 
	 
 
	
	
		
	
	
	
		
			
			 
			21-06-2005, 17:00
			
			
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			#1
			
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			 Sommergibilista doc 
			
			
			
				
			
			
				 
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				Vendita da privato a privato: e la garanzia?
	
                         
			 
			
		
		
		
			
			Se vendo un'auto ad un privato, sono costretto a fornire una garanzia? su cosa e di che durata? mi sembrava di aver letto qualcosa ma non ricordo se riguardasse solo i concessionari...  
Grazie.
		 
		
		
		
		
		
		
			
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				R1200RT - DOHC 2011 
due pistoni, ma buoni..!!
			 
		
		
		
		
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			21-06-2005, 17:05
			
			
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			#2
			
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			 Mukkista doc 
			
			
			
				
			
			
				 
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			Riguarda solo i conce...
		 
		
		
		
		
		
		
			
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			21-06-2005, 17:13
			
			
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			#3
			
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			 Kappista doc 
			
			
			
				
			
			
				 
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			Salvo il patto contrario (che deve risultare...) il venditore (privato o conce non importa) garantisce l'acquirente per 8 giorni contro i vizi evidenti, e per 8 giorni dalla data della scoperta contro i vizi occulti; l'azione si prescrive in ogni caso in un anno. 
 
Dal C.C.: 
Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore  
 
Le obbligazioni principali del venditore sono:  
 
1) quella di consegnare la cosa al compratore;  
 
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);  
 
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.  
 
Art. 1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia  
 
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.  
 
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266).  
 
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta  
 
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.  
 
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).  
 
Art. 1491 Esclusione della garanzia  
 
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.  
 
Art. 1492 Effetti della garanzia  
 
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.  
 
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.  
 
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. 
 
 
Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione  
 
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.  
 
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.  
 
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).  
 
		 
		
		
		
		
		
		
			
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			21-06-2005, 17:15
			
			
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			#4
			
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			 Mukkista doc 
			
			
			
				
			
			
				 
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					Originariamente inviata da Joe Falchetto
					
				 
				Salvo il patto contrario (che deve risultare...) il venditore (privato o conce non importa) garantisce l'acquirente per 8 giorni contro i vizi evidenti, e per 8 giorni dalla data della scoperta contro i vizi occulti; l'azione si prescrive in ogni caso in un anno. 
 
Dal C.C.: 
Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore  
 
Le obbligazioni principali del venditore sono:  
 
1) quella di consegnare la cosa al compratore;  
 
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);  
 
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.  
 
Art. 1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia  
 
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.  
 
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266).  
 
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta  
 
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.  
 
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).  
 
Art. 1491 Esclusione della garanzia  
 
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.  
 
Art. 1492 Effetti della garanzia  
 
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.  
 
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.  
 
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. 
 
 
Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione  
 
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.  
 
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.  
 
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).  
 
 
			
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 Azzz ... Qualcosa mi dice che fai l'avvocato !!   
		 
		
		
		
		
		
		
		
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			21-06-2005, 17:18
			
			
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			#5
			
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			 Kappista doc 
			
			
			
				
			
			
				 
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				ubicazione: Milano-Zurigo 
				
				
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					Originariamente inviata da tonigno@libero.it
					
				 
				Azzz ... Qualcosa mi dice che fai l'avvocato !!    
			
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 no no... sono solo bravo a fare i copia & incolla...
		  
		
		
		
		
		
		
			
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			21-06-2005, 17:21
			
			
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			 Guest 
			
			
			
			
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			se non fai l'avvocato ti devo dire che, comunque, copia incolla lo fai veramente bene...!
		 
		
		
		
		
		
		
		
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			21-06-2005, 17:27
			
			
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			#7
			
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			 Mukkista doc 
			
			
			
				
			
			
				 
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					Originariamente inviata da Buba
					
				 
				se non fai l'avvocato ti devo dire che, comunque, copia incolla lo fai veramente bene...! 
			
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quoto 100% ... anche perché non sempre leggere ed interpretare i codici è facile !!
		  
		
		
		
		
		
		
		
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