Mi scuso innanzitutto per la scarsa partecipazione a questo gruppo.
Oggi devo sfogare la mia delusione per la conclusione negativa
del mio ricorso per mancata contestazione immediata.
Non nascondo che tra i motivi del mio ricorso c'erano i 5 punti
della patente e i 160 Euro ma non avrei perso tutto quel tempo
ad informarmi sull'argomento, scrivere da solo il testo, fare
raccomandate, foto, ecc. ecc. se non avessi cercato di ottenere
una sentenza che obbligasse gli agenti a fare il proprio dovere
quando sono "alla gestione" di un Autovelox.
In poche parole: se mi fermo devo avere la contestazione immediata
della eventuale infrazione, ciò anche a giustificazione della presenza
di un agente.
Approfitto per consigliare chi volesse in futuro fare un ricorso di:
- chiedere il rimborso spese
- fare subito la dichiarazione di chi era alla guida con fotocopia
della patente per evitare la sanzione da 250 a 1000 Euro
- chiedere la sospensione del raddoppio della multa SAPENDO che,
però, tale sospensione può non essere ottenuta se il Giudice non
lo ritiene opportuno
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Per quando riguarda il mio caso nell'udienza il Giudice si dimostrato
subito ostile nei nostri confronti impedendomi di parlare non essendo
io il ricorrente ma, SOLO, il reale trasgressore!
In pratica il Giudice ha affermato che:
- l'agente poteva non aver sentito il segnale sonoro dell'autovelox
e non era obbligato a sentirlo
- che non era obbligato a prendere nota delle generalità del conducente
qualora questo si fosse fermato
- e, cosa più importate, che se il verbale non è veritiero non si deve
fare un semplice ricorso ma si deve fare una querela di falso
Alla fine, vista la nostra buona fede, ci ha proposto, per limitare i
danni, di pagare la multa senza raddoppio, senza la sanzione per la
mancata segnalazione di chi fosse alla guida e senza il pagamento
delle spese che il Comune aveva chiesto in caso di vittoria.
Abbiamo pagato.
Ometto, per decenza ogni considerazione personale.
Ciao a tutti.
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Al Giudice di Pace dell’Ufficio di ..........
Ricorso ex art. 22 legge 689/81
Opposizione avverso verbale di accertamento n. .../2007
notificato in data ../../....
RICORRE
la sottoscritta .......... ............. residente in ..........................., e domiciliata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di .......... via ........., ... .........., in qualità di proprietaria del motociclo ............ targato ...........
CONTRO
il Comune di ...................., nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in via ......... – .......................
AVVERSO
verbale di contestazione .../2007 per la violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada, accertato dall’Ag. ....................... della Polizia Locale di ......................., notificato in data ../../.... e che si allega in copia
SVOLGIMENTO DEI FATTI
Con mio marito, Pinco Pallino nato a ........... il ........... e alla guida del motociclo, stavo viaggiando a bassa velocità nel luogo indicato nel verbale e in direzione di ........... Preciso che, come passeggera, sono costantemente in comunicazione con il conducente attraverso un interfono pneumatico omologato. Il signor Pallino , conducente, nel momento in cui si accorge del rilevamento Autovelox, dà un'occhiata al tachimetro e, avendo l'impressione di aver superato di poco il limite, si ferma immediatamente ed entra nella piazzola dove era stata montata l'apparecchiatura Autovelox, comunicandomi le sue intenzioni attraverso il suddetto interfono. Il tutto si è svolto in pochissimo tempo, data la bassa velocità del motociclo, il fondo stradale asciutto, le condizioni atmosferiche ottimali e, inoltre, in quel momento non c'era nessun altro veicolo in transito nei due sensi. In pratica, ci siamo presentati davanti all'Agente per sapere se avevamo superato il limite di velocità, solo dopo qualche secondo dal rilevamento. Faccio notare che sia il tecnico che l'Agente in quel momento si trovavano a diversi metri dalla apparecchiatura; il tecnico, vestito di bianco, era seduto sul baule della vettura ed era intento a fare uno spuntino, mentre l’Agente era in piedi e teneva tra le due mani una bottiglia di acqua minerale in plastica, da mezzo litro, semivuota. Alla nostra domanda, riguardante il superamento del limite di velocità, l'Agente risponde che, finché non verranno sviluppate le fotografie, non è possibile sapere se c'è stata infrazione. Tre giorni più tardi il signor Pallino , dopo essere riuscito a trovare il recapito telefonico, chiama il numero .. ....... e parla con il comandante sig. ..... ..... che ripete la stessa cosa aggiungendo che l'agente incaricato può non sentire il segnale sonoro della apparecchiatura se si trova ad una distanza eccessiva. Faccio notare che questa nostra fermata spontanea è stata vista da alcune persone, presso le quali subito dopo ci siamo fermati per discutere sul fatto e sulla mancata contestazione, di cui allego una testimonianza.
PREMESSO
1. che con l’atto di accertamento indicato in epigrafe la Polizia Locale non contestava immediatamente la violazione in quanto “accertamento avvenuto con strumentazione elettronica direttamente gestita dall’organo di Polizia che consente la rilevazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento e impossibilitato ad essere fermato in tempo utile. La strumentazione in uso consente di accertare la violazione quando il veicolo si trova a sedici metri dal punto di rilievo, ed il servizio è svolto da un unico operatore che posto a presidio dello strumento non è in grado di procedere al fermo del veicolo in condizioni di sicurezza.“
2. che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di Euro 158,00 e la sanzione accessoria di decurtazione di punti 5 della patente di guida
3. che la suddetta violazione veniva rilevata in data ../../.... alle ore ..-..-.. in via .......... del Comune di ............. e consiste nel superamento di 15 Km/ora del limite di 50 Km/ora pari a una velocità di 65 Km/ora
4. tale accertamento non è stato contestato immediatamente al conducente ed effettivo trasgressore, ma è stato comunicato soltanto in data ../../.... all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale
5. che il verbalizzante quindi, non ha provveduto all'identificazione del conducente anche se “La strumentazione in uso consente di accertare la violazione quando il veicolo si trova a sedici metri dal punto di rilievo” (punto 1) ed il conducente si è subito presentato alla contestazione
6. che l'atto di accertamento è da ritenersi nullo o comunque annullabile perchè l'affermazioni di cui al punto 1, per le quali non si è potuto procedere al fermo del veicolo, sono false in quanto il veicolo si è fermato immediatamente
7. che “l’operatore posto a presidio dello strumento” (punto 1) non era a presidio dell’autovelox e che, date le premesse, l'apparecchiatura operava probabilmente al di fuori del controllo degli agenti operanti
8. che tale apparecchiatura deve essere “direttamente gestita dall’organo di Polizia” (punto 1)
9. che se l’operatore fosse stato alla gestione dello strumento avrebbe potuto rilevare immediatamente l’infrazione tramite l’apparecchiatura stessa e che se per motivi diversi, quali una pausa di lavoro o altro non avesse potuto presidiare lo strumento, avrebbe dovuto disattivarlo.
10. che manca l'unicità di soggetto tra colui che ha accertato l'infrazione e colui che ha redatto il verbale essendo il verbale redatto dall’Ag. ......................., mentre i rilievi sono stati effettuati dall’Ag. ...... ......... che avrebbe dovuto anche effettuare l’accertamento sul luogo della infrazione, al momento del transito del veicolo, convalidando che nulla abbia potuto eventualmente influenzare la prova fotografica
11. che il Decreto Bianchi (GU n. 195 del 23-8-2007) ovvero MINISTERO DEI TRASPORTI, DECRETO 15 Agosto 2007 stabilisce all'Art. 2:
"1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;"
Tale decreto non fissa quindi una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore allo scopo di non creare qualsiasi nuova situazione di pericolo.
L'Autovelox e il cartello di preavviso servono quindi, e innanzitutto, a dissuadere dal superamento dei limiti di velocità senza però generare reazioni e comportamenti bruschi che possano creare od innescare azioni pericolose, per cui lo scopo degli stessi è non solo annullato ma la loro presenza diventa controproducente.
Nel caso in specie, il cartello di preavviso è posizionato a 177 metri dal punto di rilevamento e si trova esattamente all'inizio di una curva verso destra a largo raggio ed in discesa dove, esattamente alla fine di tale curva, si trova l'apparecchio Autovelox.
Il conducente del veicolo si trova quindi già in leggera frenata per evitare che la discesa ne aumenti involontariamente la velocità e in leggera curva per poi trovarsi improvvisamente il rilevatore a fine della stessa. Direi che, senza tema di smentita, in situazioni di scarsa aderenza e magari di scarsa visibilità ciò è sicuramente foriero di grosso pericolo anche per i veicoli in senso opposto e, aggiungo, la scelta di tal luogo non poteva essere più "furbesca" per cogliere in fallo anche i conducenti più scrupolosi ed attenti.
TUTTO CIÒ PREMESSO
il ricorrente propone opposizione contro il verbale di accertamento .../2007 notificato in data ../../...., chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:
1. come risulta dal verbale che si allega, l'infrazione ascritta all'opponente fu commessa in data ../../.... e non venne immediatamente contestata. Tale circostanza, essendosi il veicolo immediatamente fermato, si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del Codice della Strada per il quale la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e, solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale; per tale ragione, quindi, l'omessa immediata contestazione dell'infrazione rende illegittimo l'accertamento, con conseguente nullità dell'impugnata sanzione.
2. dichiararsi nullo o inefficace il verbale di accertamento in quanto ciò in esso dichiarato a giustificazione della mancata contestazione immediata è falso, essendosi il veicolo immediatamente fermato ed il conducente immediatamente presentato per sottoporsi a contestazione della infrazione; nullo o inefficace anche per mancanza di unicità di soggetto tra colui che ha accertato l'infrazione e colui che ha redatto il verbale.
Valutarsi, inoltre, sia la posizione del cartello di preavviso che dell’apparecchio di rilevazione se rispettosi delle Norme e non determinanti situazioni di pericolo per cui sia consigliabile altra collocazione.
CHIEDE
all’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione immediata di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni, pene accessorie e raddoppio della sanzione, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.
Si comunicano mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:
copia verbale di accertamento
dichiarazione del conducente
dichiarazione di un testimone
..........., ............ .......... .............