io ho trovato questo, in questo link
http://www.senato.it/japp/bgt/showdo...g=14&id=149608
(leggendo qui sembra ancora da approvare da parte della camera
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Sche...iter/23338.htm)
Art. 1-septiesdecies. – 1. All’articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
“2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della autorità di polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all’autorità di polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all’articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell’esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all’atto contenente il ricorso e l’istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclomotori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso siano già oggetto di furto o rapina“.
2. All’articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI“.
3. All’articolo 171, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: “trenta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni“.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai sensi del comma 2-sexies dell’articolo 213 del medesimo decreto legislativo, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.
resta una schifezza