Il comma 1 dell'articolo 191 stabilisce quanto segue:
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1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.
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Esso è stato profondamente modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120. Prima di allora, il testo era il seguente:
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1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
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Di una sentenza della cassazione del 2001 quindi ce ne possiamo infischiare.
Assai più utile è la lettura della sentenza 31/07/2013 n° 33207 Cassazione penale, sez. IV.
La mia non evitata incazzatura sull'argomento deriva dal fatto che vivo a Roma, dove il diritto di attraversare la strada del pedone è sistematicamente violato, e dall'assurdità del presupposto che il pedone che attraversa sulle strisce possa essere considerato un pericolo da chi segue un veicolo che improvvisamente si arresta per farlo passare. Per essere più chiari, il conducente di tale veicolo ha fatto il suo dovere, sia pure bruscamente, mentre quello dietro di lui che rischia di tamponarlo è uno sprovveduto (mi sono sforzato di essere gentile) che non ha rispettato l'obbligo della distanza di sicurezza.