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Vecchio 23-02-2006, 11:39   #8
zergio
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[QUOTE=pigipeo]Chiedo scusa per il tema, ma sono stato "investito" (per fortuna senza danni ) del compito di rispondere alla seguente questione:
può un vigile (o qualunque altro tutore) dichiarando d'essere in coppia con altro collega (immagino per il fatto d'assicurare un secondo testimone) verbalizzare d'aver colto tizio o caio alla guida di una vettura mentre parlava al cellulare senza auricolare ma senza fermarlo, sicchè il tapino si vede recapitare una multa settimane e settimane dopo senza poter, non dico fare opposizione, ma nemmeno ricordarsi dov'era, quel giorno?

Io, d'istinto e buon senso risponderei di no, tuttavia riflettendoci, mi viene d'assimilare una simile fattispecie alla multa ricevuta per aver attraversato con il rosso senza essere stato fermato.

Insomma, non m'è venuto in mente nessun posto migliore che qui dentro per risolvere il busillis, magari persino con qualche riferimento preciso al codice (chiedo troppo eh?)

Riporto integralmente il comma 1- bis dell'art. 201 CDS dal quale si evince che la notificazione differita può essere effettuata per i motivi di cui alle lettere b-g mentre negli altri casi, le motivazioni per cui non si è proceduto alla immediata contestazione, devono essere ben argomentate.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate


sul numero degli operatori non penso ci sia differenza anche perchè la loro parola fa fede fino a querela di falso.
saluti
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