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Vecchio 03-08-2015, 16:22   #7
pancomau
Mukkista doc
 
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Vi riporto qui sotto le info da Genertel per i miei recenti contratti, che specificano cosa accade con la "dematerializzazione" dell'attestato di rischio.
In sostanza... non serve e non si può usare più (in versione cartacea) in quanto tutto è centralizzato su una banca dati nazionale.

Questo invece è un link ad un documento IVASS che illustra la cosa



Gentile Cliente, con la presente comunicazione richiamiamo la Sua attenzione sulle nuove disposizioni relative
all’attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio), che certifica la Sua situazione assicurativa r.c.
auto degli ultimi cinque anni (assenza o presenza di sinistri, eventuale classe di merito maturata, ecc.).
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito IVASS), ai sensi dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni
(decreto legislativo n. 209/2005), con il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, ha disciplinato la c.d.
dematerializzazione dell'attestato di rischio, vale a dire la sostituzione del documento cartaceo con le informazioni
memorizzate in un’apposita Banca Dati elettronica, sotto il controllo dell’IVASS.
La dematerializzazione ha effetto a partire dagli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal 1° luglio
2015.
Le segnaliamo pertanto che l’attestato di rischio deve essere messo a Sua disposizione in via telematica, nell’apposita
area riservata del sito internet della nostra Compagnia (www.genertel.it) cui potrà accedere tramite le credenziali già in
Suo possesso o comunque acquisibili accedendo nell’apposita area del sito
http://www.genertel.it/comefareper/g...i-accesso.html.
L’attestato di rischio Le sarà messo a disposizione almeno trenta giorni prima della scadenza del Suo contratto r.c.
auto.
Se lo desidera, inoltre, potrà richiedere la consegna del Suo attestato di rischio, senza applicazione di costi,
telefonando al numero verde 800.20.20.20.
Le segnaliamo, comunque, che l’attestato di rischio cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo
contratto.
Infatti, per stipulare con altro assicuratore il contratto r.c. auto per il Suo veicolo, non sarà più necessario presentare
l’attestato di rischio cartaceo perché la Sua situazione assicurativa sarà acquisita direttamente dall’assicuratore in via
telematica tramite le citata Banca Dati.
2. OBBLIGHI DI CONSEGNA NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO O ALTRO AVENTE DIRITTO
ALL’ATTESTATO, QUALORA DIVERSO DAL CONTRAENTE.
Secondo la normativa vigente, l’assicuratore deve mettere l’attestato di rischio telematico a disposizione del contraente
nonché, se persona diversa, del proprietario del veicolo assicurato ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (art.134 del Codice delle
assicurazioni).
Per attuare questa disposizione, l'IVASS ha stabilito che l’assicuratore, a partire dal 31 ottobre 2015, ha l’obbligo di
attivare le medesime modalità di consegna previste per il contraente anche per l’avente diritto (possibilità di richiedere
le credenziali di accesso all’area riservata sul sito WEB dell’impresa nonché modalità di consegna telematiche
aggiuntive tra quelle previste dall’impresa). Fino a tale data, l’avente diritto può richiedere la spedizione dell’attestato di
rischio tramite email telefonando al numero verde 800.20.20.20.
Al fine di supportarLa il più possibile nel passaggio alla nuova normativa, il nostro call center è a Sua disposizione o
dell’avente diritto, per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
__________________
In modalitÃ* "civile" leggo km/h, se "smanettone" miglia/h, se "pazzo" m/s

Ultima modifica di pancomau; 03-08-2015 a 16:25
pancomau non è in linea   Rispondi quotando