dal 28/4/2015 per il Veneto è ufficiale, tutto come prima! salvo si sia iscritti FIM!
copio incollo dal sito della Regione Veneto!
Veicoli per i quali siano decorsi almeno vent'anni, ma meno di trenta, da quello di costruzione.
Dal 28 aprile 2015 è in vigore la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, che all'articolo 2 prevede quanto segue:
Art. 2
Disposizioni in materia di tassa automobilistica
1. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per:
a) i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico recante gli estremi identificattivi del veicolo rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, previsti dall'art.60, comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della Strada, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS)
b) i motoveicoli di interesse storico collezionistico muniti del certificato rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art.60, comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo codice della Strada, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS)
2. Si definiscono veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di
fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno di fabbricazione medesimo.
3. Non è ammessa l'autocertificazione per dimostrare il diritto al beneficio fiscale.
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 28,40 per gli autoveicoli e di euro 11,36 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell'esercizio dell'impresa o di arti e professioni. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica,di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
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