La legge abroga il comma 2 che recita:
Quote:
Comma 2
"L'esenzione di cui al comma precedente č altresė estesa agli autoveicoli e motoveicoli di PARTICOLARE
interesse storico e collezionistico per i quali il termine č ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di
particolare interesse storico o collezionistico:
a) I veicoli costruiti specificatamente per le competizioni,
b) I veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o
mostre,
c) I veicoli che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestono un particolare
interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. I
veicoli indicati al punto 2 sono individuati, con propria determinazione dall'ASI e, per i motocicli, anche dalla
FMI.
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Io ho la sensazione che non siano pių storici, ma mi rimetto al giudizio degli esperti di burocratese itagliano