Art.100
(Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacinquecentonovantasette.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrative del pagamento di una somma da euro diciannove a euro settantotto.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito sa sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti, deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria delle confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. I osservano le norme di cui al Capo Ι, Sezione Π, del Titolo VΙ.
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R 1100 GS
" darle della zoccola acchiappacazzi e se non la molla, è una profumiera" (cit. Isa)
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