lasciate perdere. tutte cazzate.
lo sport in italia è fare i furbetti in ogni ordine e grado.
capita in tutt ii settori e adesso sempre più spesso anche nel Cds che ad ogni piè sospinto si modifichi il corpo originel del codice del 1992 che era un testo molto ben fatto.
poi in ogni circostanza come le leggi di assestamento di bilancio, le finanziarie e decreti legge dai nomi più disparati venivano aggiunte modifiche.
perchè?
semplice perché per deliberare certe genialate si fanno le commissioni e la partecipazione alla commissione porta prestigio e soldi a chi vi partecipa.
diciamo che prima nasce l'esigenza di "accontentare" i personaggi che vi partecipano e poi a loro spetta inventarsi qualcosa.
e il fatt oche non ci si capisca un cazzo di niente, per qualsiasi argomento ne è la riprova.
ovviamente alle suddette commissioni o conferenze di servizio partecipa gente che poi non è tenuta né ad applicare né a subire quello che s'inventano, quindi manco se ne rendono conto.
è capitato alla madre di un mio amico rimasta vedova che volesse rinnovare la patente oltre il terzo anno dalla sua scadenza ma una delle modifiche inserite con i provvedimenti di cui sopra prevedono la revisione della patente anche a fronte di un certificato medico che attesti l'idoneità psicofisica.
Circolare del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 7053 del 29 gennaio 2009, la quale forniva ulteriori chiarimenti in merito al rinnovo della patente di guida rimasta priva di validità per un lungo periodo.
Dopo tre anni dalla scadenza di validità, per mancato rinnovo, è opportuno procedere alla revisione della patente ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.
È emerso, dal contenzioso determinato dall’applicazione della citata circolare, che la suddetta interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso sotto indicato.
1) La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma.
2) Peraltro già la circolare n. 16/71 consentiva di avvalersi di una serie di elementi di giudizio in possesso dell’Ufficio.
3) L’eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.
4) In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall’Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.
5) Non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.
la pratica è giacente in MCTC con esito incerto perchè non si capisce quale possano essere le argomentazioni prospettate dal richiedente.
ma come si fa a partorire una scemnza simile senza un sostanziale dolo nel ingenerare confusione e interpretabilità della legge.
stiamo parlando di un caso raro, certo, ma da cui dipende l'equilibrio di una famiglia in cui il conducente è certificato come idoneo psichicamente e fisicamente alla guida.
però erano 3 anni che gli era scaduta la patente.
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