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Vecchio 20-08-2014, 08:19   #3
CAINO
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Art. 170 comma 5 del CdS risalente al 1992:

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote ...

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
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