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Originariamente inviata da KappaElleTi
allora, una domanda per tutti e in particolare per Pier il Polso che mi sembra dentro sto mondo,
non ho letto tutto , ma solo un tuo intervento relativo all'omologazione
sono 3 anni che mi piacerebbe sapere a che omologazione sono soggette le protezioni da moto però non c'è verso
l'omologazione CE si riferisce a una direttiva sull'abbigliamento protettivo da moto specifico oppure no?
grazie
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Azz, ma non mi lasci nemmeno il tempo eh ?
Ti riposto qualcosa in materia:
"Indumenti protettivi per i motociclisti:
UNI ha pubblicato (o ha in avanzato stadio di pubblicazione) in lingua italiana un set di norme tecniche riguardanti gli indumenti di protezione per motociclisti, indumenti che trovano nel Nord-Est una concentrazione di produttori, alcuni di riferimento sia nazionale che internazionale.
Queste norme europee definiscono i livelli minimi per alcune caratteristiche degli indumenti di protezione per motociclisti affinché gli stessi, dichiarati conformi alle norme, forniscano un ragionevole livello di protezione come definito nella direttiva "Dispositivi di protezione individuali" (89/686/CE).
Gli indumenti di protezione per motociclisti vengono suddivisi tra quelli che forniscono e quelli che non forniscono protezione. Questa distinzione convenzionale si riferisce chiaramente agli specifici rischi attribuibili all'uso dei motocicli e dovrà essere verificata e integrata dal fabbricante, in accordo con i disposti della direttiva, nel caso in cui gli stessi indumenti vengano progettati e fabbricati anche per altri tipi di rischio.
Di conseguenza le distinzioni sono:
*a abiti non-protettivi, si tratta di capi esterni che costituiscono una barriera agli elementi atmosferici, caldo, freddo, vento e pioggia.
*a abiti non-protettivi equipaggiati con protettori contro l'impatto marcati Ce, si tratta di capi esterni non-protettivi dotati, per esempio, di protettori contro l'impatto per spalle, gomiti e protettore per la schiena.
*a abiti protettivi, si tratta di giacche, pantaloni, tute intere o in due pezzi, stivali e guanti dichiarati protettivi dal fabbricante. Essi devono riportare la marcatura Ce ed essere chiaramente dotati degli adeguati protettori definiti nelle specifiche norme.
É compito del fabbricante indicare il gruppo di appartenenza, tra quelli sopra descritti, in ottemperanza alla seguente indicazione stabilita dalla Commissione Europea: <Se un fabbricante dichiara esplicitamente o nella documentazione fornita con il prodotto in vendita o nella pubblicità che un capo offre protezione a seguito di specifiche caratteristiche appositamente aggiunte, queste specifiche caratteristiche devono essere definite Dpi. Di conseguenza devono rispettare i requisiti essenziali dati nella direttiva Dpi>.
Queste specifiche caratteristiche possono materializzarsi, ad esempio, in protettori contro l'impatto per gambe, schiena, gomiti e/o protezioni contro i tagli e le abrasioni.
Le norme tecniche europee servono per fornire al produttore un modo per dimostrare che il suo indumento è rispondente ai requisiti essenziali della direttiva.
Entrando nello specifico le UNI EN 1621-1 e UNI EN 1621-2 stabiliscono le caratteristiche in termini di innocuità dei materiali, dimensioni minime della zona protetta, requisiti ergonomici e minime protezione all'impatto; individuano le modalità con cui devono essere verificate le caratteristiche e stabilisce le informazioni minime che devono essere fornite all'utilizzatore attraverso l'etichetta sul prodotto e il manuale d'uso.
Le quattro parti della UNI EN 13595 invece si occupano di indumenti utilizzati da motociclisti professionali (definiti come <persone che forniscono dietro compenso contrattuale, i servizi che richiedono la guida di una motocicletta>, ad esempio pony express, trattamento medico di emergenza, supporto per il guasto di veicoli) e definiscono - nelle varie parti - i requisiti tecnici generali per i materiali, le prestazioni e i vari metodi di prova. In estrema sintesi, ad esempio, esse individuano i requisiti tecnici e le prestazioni per i materiali e gli insiemi, la divisione in zone dell'indumento sulla base della diversa protezione prevista, sono inoltre previste una prova di abrasione (da effettuarsi su una apposita macchina ad una velocità di 28,8 km/h), una e una di resistenza al taglio conseguente ad impatto.
Per i guanti sono previste prove specifiche nella norma UNI EN 13594 si verifica la resistenza all'abrasione, alla penetrazione della protezione metallica al suo interno, lo sfilamento accidentale, la protezione dell'articolazione del polso. Per le calzature la norma UNI EN 13634 definisce la rigidità della suola, la resistenza all'abrasione, la capacità di assorbire l'energia d'urto e il livello di protezione della caviglia e della gamba. Ovviamente sia per i guanti che per gli stivali è richiesto di valutare l'innocuità dei materiali con cui sono costruiti.
É importante infine evidenziare che nelle norme, al fine di permettere all'acquirente finale di riconoscere i capi che soddisfano i requisiti in esse indicati, è prevista la marcatura con un pittogramma. "