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Art. 72 intitolato "Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi. "
"1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti. "
Nel comma n° 8 si legge invece:
8. I dispositivi (e quindi scarichi non originali, specchietti e robe varie) di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
e nel comma n° 13 vengono menzionate le senzioni previste per i trasgressori:
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 .
Per quanto ci riguarda questo comma è importante perchè obbliga i possessori di scarichi omologati a portare sempre sotto la sella il certificato di omologazione per non incorrere in sanzione.
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