Checcazzo c'entra con l'aver parcheggiato su un prato??
art. 734 del Codice Penale che é relativo alla “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali” e che testualmente dispone: <<Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197>>.
Note
(1) I beni tutelati dalla norma sono quelli indicati dall'art. 139, d.lgs. 29-10-1999, n. 490 (t.u. beni culturali e ambientali), e cioè: a) gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini, i parchi che non siano contemplati dalla legge sulle cose di interesse storico, artistico e archeologico; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali nonché quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Il 6 dicembre 1991 è stata definita la classificazione delle aree naturali protette dalla Legge quadro 394/91, costituita da 38 articoli; i primi 7 enunciano i principi generali, dall'art. 8 all'art. 21 sono trattate le aree naturali protette nazionali, dall'art. 22 all'art. 28 le aree naturali protette regionali e dall'art. 29 all'art. 38 le disposizioni finali e transitorie.
Nello specifico:
Art. 30 ␣
Sanzioni ␣
(Articolo integrato dalla legge 14 luglio 2003, n. 161)␣
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli
733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza,
per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla
sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli
illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. ␣
insomma, ti si fanno con tutti i calzoni.
Poche balle.
Sei andato in moto nel Parco Nazionale. Gli fregauncasso se sei a trenta metri dalla strada. Non sei sulla strada, e la non strada lì è Parco.
Punto.
Ammè pare una cazzata. Potevano fargli un multone e basta.
Non ne hanno abbastanza i Giudici di queste stronzate che appesantiscono il sistema.
Personalmente poi ritengo che nello specifico la contestazione non si applichi, limitandosi a una violazione del Regolamento del Parco e al limite del Codice della Strada.
Mica han sversato tifiuti tossici, zk.
Sarei curioso di conoscere il pensiero del Gludice nei confronti dello Zelante Verbalizzante, dato che se come spero si risolve in un nulla di fatto dal punto di vista Penale avrà comunque creato uno spreco di lavoro per qualche ora del suo tempo.
E fatto arricchire un pò di più un paio di avvocati.
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