Secondo me: nell’attuale quadro normativo di riferimento la legge n. 70/1975 e il d.P.R. 16 giugno 1977, n. 665 collocano rispettivamente l’ACI e gli AA.CC. fra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento del turismo.
L’ordinamento, pertanto, riconosce ai predetti enti funzioni di interesse pubblico nella promozione dell’automobilismo, sotto i vari a spetti dell’istruzione e formazione dei conducenti, del turismo, dello sport automobili
stico, della sicurezza stradale. Tale funzione viene esplicata nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo statuto e rientra, insieme ai servizi associativi forniti ai soci, nell’area dell’attività istituzionale di cui agli artt. 4 e 34 dello statuto.
Nell’esercizio di tali funzioni essi possono operare, nell’ambito della propria autonomia statutaria, secondo molteplici modalità, anche fornendo servizi, sia gratuiti che a pagamento, a soggetti pubblici e a privati. Tale attività, comunque, deve svolgersi nel rispetto delle regole di mercato e di tutela della concorrenza poste da norme nazionali e comunitarie.
Fonte: Determinazione e relazione della Corte dei conti: Sezione del controllo sugli enti.
Un breve ricerca e indirizzi una bella lettera A.R. firmata per quanto di competenza a chi vigila l'ente.
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Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche.
Ultima modifica di Mcfour; 11-07-2013 a 18:35
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