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Originariamente inviata da L'Emarginato
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leggi quello che linki?
conosco benissimo questa sentenza e quello che ho scritto è da essa motivata.
4) la presunzione sancita dall’art. 2043* Cod. Ass., inoltre, potrà essere superata anche in ragione di altre risultanze di causa, quali ad esempio una consulenza tecnica d’ufficio, idonea a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato.
In definitiva, le dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. non possono fare piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, ma non per questo possono considerarsi alla stregua di semplice prova liberamente apprezzabile.
Le dichiarazioni in questione, infatti, sono idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute.
Ne deriva che, infine, se l’assicurazione supera - nei termini sopra specificati - la presunzione, la prova contraria libera anche l’assicurato.
*l'ho corretto io perchè l'art del codice civile giusto è il 2043
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Originariamente inviata da zergio
OKKIO all'assicurazione frega un cazzo se nelle note lei s'assume tutta la responsabilità.
la sua totale responsabilità deve risultare dai disegni e dai quadratini a fianco dei dati della signora.
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