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Vecchio 20-06-2013, 15:34   #157
dugongo64
Mukkista doc
 
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Chiarisco, la descrizione orale nella giurisprudenza attuale, se provata, ha egual valore della documentazione prodotta da venditore/produttore.
Civilmente il legislatore sancisce che l'interlocutore nei confronti dell'utente finale sia il venditore, il quale avrá successivamente facoltá di esercitare il diritto di regresso nei confronti del produttore.
La legge favorisce molto l'industria e penalizza molto la distribuzione, da ciò, puoi immaginare quale lobby abbia esercitato il proprio peso in maniera efficace, al momento di recepire la direttiva europea.
Penalmente, ma qui è una mia deduzione, la truffa è perpetrata in primo luogo da colui che accetta di concludere un contratto di compravendita con te. Sua responsabilità è scegliere, trattare, vendere quel prodotto.
Lui avrà facoltà di rivalersi in successivo giudizio, contro chi ha venduto a lui, se riesce a dimostrare, di aver comprato dal produttore un articolo con la consapevolezza che non funziona e non poteva funzionare.
Per questo dicevo che è + difficile, in quanto, in giudizio, va dimostrato il dolo e/o la colpa grave, ma qui qualche penalista ne sa certamente molto più del sottoscritto.
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R850R, SMT890

Ultima modifica di dugongo64; 20-06-2013 a 15:38
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