Copia e incolla:
Facciamo quindi parlare o meglio "scrivere" la Legge, riferendoci pari-pari al Codice della Strada, all’Art. 151, comma C sulle “Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi”, definisce i fari fendinebbia anteriori come: “Dispositivi che servono a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nuvole di polvere”. In aggiunta, avente virtù legale è l’ultima sentenza n. 534 del 15.01.2010 della Corte di Cassazione legittima l’accensione e l’utilizzo notturno dei fari anabbaglianti e fendinebbia anteriori, precisando che: “Non commette alcuna violazione il conducente che di notte guida con i fari anabbaglianti e gli antinebbia accesi”. Per la Corte inoltre l'uso alternativo dei proiettori anabbaglianti e fendinebbia è prescritto solo in caso di guida diurna in condizioni di scarsa visibilità o di avverse condizioni meteo e che la prescrizione di uso alternativo dei due tipi di strumenti luminosi operi anche di notte, che in caso di loro impiego simultaneo non può essere elevata alcuna sanzione amministrativa.
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