Art 153 comma 9:
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9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
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Art 151 comma 27:
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27.Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto nella parte posteriore di almeno due catarifrangenti rossi di forma non triangolare. Questi catarifrangenti, quando sono illuminati dai proiettori di profondità, di incrocio o fendinebbia di un altro veicolo, debbono essere visibili di notte con tempo chiaro dal conducente di quest’altro veicolo.
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Prima di contestare la dicitura "diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta", la differenza è nel numero delle luci. Verificare anche la Direttiva 91/663/CEE della Commissione Europea del 10 dicembre 1991 ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...17:0054:IT:PDF)
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Alberto
Kawasaki GTR 1400 - Per aspera ad astra.
Ultima modifica di scuccia; 29-11-2012 a 14:46
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