estratto:
Se quello sopra descritto è il regime “normale” di prova,
l’art. 25 T.U.L.D. ne
prevede l’inversione all’interno della zona di vigilanza terrestre: qui, infatti, è il
detentore delle merci a doverne dimostrare:
•
o la loro legittima provenienza;
•
o, in alternativa, la loro rinvenienza da altro reato (quale, per esempio, la
ricettazione) ma che, comunque, non ne abbia comportato la sottrazione al
pagamento dei diritti di confine.
Qualora l’incolpato non riesca a fornire tale prova, l’ordinamento pone
una presumptio iuris et de iure a suo carico incidente sia sull’elemento oggettivo sia su
quello soggettivo del reato (o della violazione amministrativa). In particolare:
•
per quanto riguarda il primo elemento, le merci vengono considerate come
sottratte al pagamento dei diritti di confine (e dunque contrabbandate);
•
per quanto concerne l’elemento soggettivo, il detentore viene sempre
considerato in dolo.
...e se un pignolo ti trova anche solo 5 lt (es. tanichetta di emergenza) son sempre augelli per diabetici.