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Vecchio 14-06-2012, 22:35   #9
atpietro
Mukkista in erba
 
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Ultime notizie Ansa: Indagato Swiss
L'istigazione a delinquere è un reato previsto dall'art. 414 del vigente codice penale italiano: "chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione". In realtà l'art. 115 del codice, ci dice che l'istigazione a delinquere, se non è accolta e seguita dalla commissione del reato, non è punibile. La differenza sta in quel pubblicamente: affinché il fatto di istigare a delinquere sia penalmente rilevante, deve sussistere pubblicità nel comportamento di chi istiga, intesa ai sensi dell'art. 266 comma 4 dello stesso codice. Se sussiste detta pubblicità, il fatto di istigare a delinquere diviene penalmente rilevante, anche se non è seguito dalla commissione del reato. Le pene previste dall'art. 414, sono le seguenti:

la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.
la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
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