Che anche la Cassazione avallasse l'interpretazione della Polizia non lo sapevo, e devo dire che la cosa mi lascia piuttosto perplesso.
Infatti il fatto che l'art. 148 CdS comma 1 dice questo:
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
Come si vede chiaramente, il superamento è insito nella manovra di sorpasso, e non c'è scritto da nessuna parte che per sorpassare in generale occorra cambiare corsia.
Poi il comma 3 stabilisce che:
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
La formulazione adottata sembrerebbe indicare che se il veicolo da sorpassare si trova in una corsia diversa dalla propria, è consentito non passarlo sulla sinistra.
Ma si tratta comunque di un "superamento" di un veicolo più lento che viaggia sulla strada, e quindi siamo sempre nell'ambito di applicazione del comma 1, cioè stiamo eseguendo un "sorpasso".
Infine, il comma 15 dice questo:
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. (2) Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Il comma stabilisce che il sorpasso a destra è vietato, salvo nei casi consentiti (veicolo che ha segnalato l'intenzione di svoltare/parcheggiare a sinistra); visto che, secondo il comma 1, un "superamento" è comunque un sorpasso, si evince che se si "supera" = sorpassa un veicolo a destra, anche senza cambiare corsia, si viola la legge e si rischiano multa, sospensione della patente e punti.
Come abbiano fatto, da un articolo simile, a desumere che il "superamento" a destra non è un sorpasso, Dio solo lo sa.
E comunque, le sentenze della Cassazione, per quanto importanti, non sono legge e possono essere rovesciate da altre sentenze della stessa corte, cosa che accade spesso.