Non esageriamo!
Prima di tutto il tamponato stava infrangendo il CdS andando sotto il limite minimo di velocità in autostrada.
Poi si dice che:
Quote:
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La sentenza introduce l’elemento del concorso di colpa del tamponato pur riconoscendo “del tutto corretta ed acuta sia sotto il profilo ricostruttivo che logico s’appalesa le sentenza impugnata che, pur riconoscendo il concorso colposo della vittima nella produzione dell’evento a causa dell’eccessiva lentezza, ha comunque escluso l’interruzione del nesso causale tra l’evento e la condotta di guida dell’imputato che non tenne in alcuna considerazione le peculiari condizioni della strada e non si avvide del ciclomotore, dal momento che la condotta del ciclomotorista non fu tale da ritenersi imprevedibile, improvvida ed imperita”.
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Quindi la colpa al tamponatore rimane tutta.