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Originariamente inviata da antanik
...mah nella mia ignoranza credo che la legge NON possa prevedere ogni fattispecie.... altriementi se cosi fosse... a fattispecie NON presente=non reato... deve comunque avere degli spazi di genericita'... per poter essere applicata a quello che il legislatore NON ha potuto prevedere al momento della stesura.
Semplificando: In caso di omicidio si dovrebbe indicare tutti i possibili modi di amazzare una persono.... ti dimentichi uno .... non e' piu' omicidio...
Proprio per evitare il caso che paventi le norme sono generali ed astratte ad es. omicidio il maiuscol è mio
Art. 575
- Omicidio -
CHIUNQUE CAGIONA LA MORTE di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno
Come vedi non sono specificate le modalità di uccisione, il termine uomo comprende tutti gli essere umani (non si sa mai che qualcuno volesse fare delle battutone)
Ad ogni modo le leggi penali rispondo a criteri in parte diversi da quelli validi per le leggi civili, riassumibili, a spanne, nel brocardo
Nullun crimen sine lege scripta e stricta. (possibile che vi siano errori di grafia)
Che ti traduco in questo modo
Nessun reato senza preventiva legge, scritta, e dettagliata.
Ove:
preventiva vuol dire che la legge ci deve essere prima che venga commesso il fatto che si intende punire
scritta perché il nostro è un ordinamento basato su fonti scritte, il che aggiunge certezza.
dettagliata inteso quale descrizione in grado di dare una ragionevole certezza di quale è il fatto che il legislatore intendeva punire.
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NON E' UNA CAZZIATA
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Sig.na Rottermeier (gs 1150 twin nera)
Ultima modifica di elikantropo; 15-09-2005 a 13:44
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