va che roba:
In tema di circolazione stradale, il conducente che si accinga ad eseguire manovra di svolta a sinistra in area di crocevia, ha obbligo di ispezionare la strada retrostante, onde rendersi conto della eseguibilita' della manovra "de qua" senza creare pericoli nei riguardi di altri utenti, ancorche' versanti in situazione di illegittimita', quale quella di chi esegue un sorpasso in prossimita' di crocevia. Tale obbligo, di prudenziale ispezione dello spazio retrostante, sussiste, a maggior ragione, nel caso in cui il veicolo svoltante riprende la marcia partendo da posizione di quiete, pur se determinata da necessita' di traffico, come la concessione di precedenza ad altri veicoli. (Fattispecie di infortunio verificatosi in prossimita' di crocevia, a causa dell'urto di un motociclista contro un automobile il cui conducente, dopo essersi fermato per accordare la precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra, riprese la marcia svoltando a sinistra senza avvedersi, per non avere ispezionato la strada retrostante, del sopraggiungere della veloce motocicletta che, imprudentemente, eseguiva il sorpasso. La Corte ha ritenuto legittimo l'addebito di concorso di causa e di colpa ai danni dell'automobilista).
Cassazione penale sez. IV, 30 maggio 1989,Cass. pen. 1992, 153 (s.m.).
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K100RS16V 1992, K1 1991, ̶X̶̶̶L̶̶̶6̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶L̶̶̶M̶̶̶ ̶1̶9̶8̶7̶.
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