Pivello Mukkista
Registrato dal: 24 Nov 2008
ubicazione: Roma
Messaggi: 247
|
Ciao, buon Anno e Ottima strada a tutti,
finisco(spero... ), il bignami del nuovo CDS segnalando, di seguito alcune "novità" introdotte prima dell'estate (il 3ad si riferisce a quelle), la cui entrata in vigore, però, era stata procrastinata al nuovo anno (2011).
In sintesi :- MULTE PIÙ SALATE - In base al meccanismo di adeguamento biennale all’inflazione previsto dalla legge, dal primo gennaio gli importi delle contravvenzioni cresceranno del 3,5%. Questo però vale soltanto per le multe che non sono già state inasprite negli ultimi due anni dal pacchetto sicurezza del 2009, e dalla riforma del codice della strada dell’estate scorsa. Resteranno pertanto invariate sanzioni come quelle per chi supera i limiti di velocità di più di 40km/h o per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
- ATTESTATO DI “LUCIDITÀ” - Dal 13 agosto, e previa emanazione di apposito decreto da parte del ministero della Sanità, per ottenere il rilascio di qualsiasi tipologia di patente o il rinnovo/revisione di quelle dei guidatori di professione, bisognerà presentare un certificato medico che dimostri il non abuso di alcol e la non assunzione di droghe. Nel frattempo, è sufficiente un semplice certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia.
- IN MICROCAR CON LA PATENTE - Da ottobre, anche chi vorrà mettersi al volante di una microcar o di un ciclomotore dovrà superare un’apposita prova pratica. Modificando l’articolo 116 del codice della strada, la legge n. 120/2010 ha stabilito tale obbligo per chi vuole conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, cui questi “quadricicli leggeri” sono assimilati. Tali disposizioni sarebbero dovute entrare in vigore il 19 gennaio, salvo poi essere posticipate con il decreto milleproroghe.
- SCRITTO “A RISPOSTA UNIVOCA” - Novità anche sul fronte dei quiz per la patente: il numero delle domande sale da 30 a 40 e a ciascuna si dovrà rispondere con un vero o falso. Per non essere bocciati, non bisognerà fare più di quattro errori. Inoltre, tolleranza zero verso gli stranieri: non si potrà sostenere l’esame in una lingua diversa dall’italiano (solo in Val D’Aosta e Alto Adige si potrà scegliere di usare, rispettivamente, anche francese, tedesco e presto lo sloveno).
- NEOPATENTATI CON LE “BRIGLIE” - Dal nove febbraio, nel corso del primo anno dal conseguimento della patente B, si potranno guidare soltanto veicoli con una potenza massima di 70 kW e un rapporto potenza/peso di non oltre 55 kW/t.
- ESAME per RECUPERO PUNTI - Nel 2011 non basterà più frequentare un corso per recuperare i punti della patente: bisognerà sostenere anche un esame a quiz. Questo, sempre che il ministero delle Infrastrutture e Trasporti riesca a emanare il relativo decreto attuativo entro il termine previsto del nove febbraio (ma è possibile che slitti). Entro la stessa data, il ministro dell’Istruzione dovrebbe stabilire i programmi dei corsi di educazione stradale da organizzare in classe a partire dal prossimo anno scolastico.
- Buone notizie, invece, per quelli "pizzicati" con un tasso alcolometrico superiore allo 0,50, ma contenuto entro lo 0,80. Tecnicamente in questo caso si parlava di «prima fascia», la contestazione più lieve per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, ma comunque sanzionabile penalmente.Le modifiche entrate in vigore ad agosto di quest’anno, hann però cambiato alcune condizioni nella procedura, così ora, chi viene sorpreso alla guida con un tasso compreso in quella fascia, va incontro al solo provvedimento amministrativo di sospensione della patente, subordinato al giudizio della Prefettura, ma non incorre nel processo penale. Una sanzione che ora viene applicata retroattivamente a tutti coloro che hanno fascicoli aperti in Procura, che erano in attesa dell’emissione del decreto penale di condanna da parte dell’ufficio gip, o che a vario titolo non hanno ancora avuto una sentenza definitiva. Il codice penale prevede infatti che «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».Così, sono decine ogni settimana le archiviazioni per questa ipotesi di reato, che fino a un paio di mesi fa aveva intasato il lavoro degli uffici giudiziari, aumentando a livelli incontenibili i fascicoli che richiedevano un minimo di accertamento e la predisposizione ed emissione di un decreto penale. Provvedimento che poteva essere oblato, oppure impugnato, con la richiesta di andare a dibattimento non tanto per proclamare una condizione di non colpevolezza, ma piuttosto per dilazionare una sanzione che facilmente raggiungeva le migliaia di euro (la conversione raggiungeva infatti anche i 250 euro al giorno).l'applicazione di questi nuovi parametri, nel giro di tre mesi ha permesso di evadere un arretrato di oltre un anno di decreti penali – fino a prima dell’estate l’emissione riguardava infatti fascicoli iscritti a ruolo nel 2008 – e parallelamente di dichiarare la non procedibilità per un numero ugualmente significativo di indagati ancora in Procura. Lo stesso snellimento si prospetta sul fronte dibattimentale, dove tutti gli imputati destinati a finire davanti a giudice monocratico per patteggiare o cercare di trovare profili di non colpevolezza in virtù dell’esiguità della violazione contestata, saranno automaticamente dichiarati non procedibili per estinzione del reato.
- Infine, segnalo che la Cassazione, riformando una Sentenza di assoluzione con la quale un Tribunale aveva assolto un guidatore sorpreso con tasso alcolemico superiore al limite legale, ha definitivamente (per ora...) chiarito che anche nell'ipotesi in cui il superamento del limite avvenga a causa dell'alcol assunto in quanto ingrediente di un medicinale prescritto dal medico curante, il guidatore sorpreso con tasso alcolemico superiore al limite sia ugualmente sanzionabile .
In pratica, fine del "trucchetto" del medicinale a base di alcol. Anzi, meglio controllare bene la composizione dei farmaci che si assumono: si potrebbe essere condannati per guida in stato di ebbrezza anche se sono stati assunti solo quelli, senza aver bevuto.Infatti, non più tardi di due mesi fa (sentenza 38121 del 27 ottobre 2010) la quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna per un guidatore trovato positivo all'alcol test anche riconoscendogli che la positività era dovuta alla terapia. Non solo: i giudici non hanno ritenuto sufficiente il fatto che il medico, nel prescrivere quel farmaco, non avesse espressamente messo in guardia il paziente circa le conseguenze per la guida. Infatti, la Cassazione ha affermato che basta leggere la composizione del medicinale sul suo foglietto illustrativo per capire che l'alcol in esso contenuto può causare ebbrezza.
Ciao!!
__________________
R 1200 GS '07 nera/argento "NonnaMaria" (2007)
....more toys less ties....
|