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Vecchio 02-09-2005, 12:44   #5
giorgioTNT
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Originariamente inviata da Fata Morgana
Ecco il punto, perchè non estenderla alle altre categorie, se di prevenzione e sicurezza si parla, sarebbe normale estenderla a tutti i veicoli, quindi il solo art168/5°, andrebbe corretto ed esteso a tutti i veicoli.

CMQ è prassi che gli incidenti causati da guidatore ubriaco prevedano il sequestro del veicolo, estendere alla confisca verte sul diritto al lavoro e si entra in un campo giuridico/legale di enormi proporzioni. Non c'è equivalenze come mezzo di lavoro tra MOTO e AUTO/CAMION

non art168/5°.......Ma Testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, e pubblicata sulla GU NR. 194.....bisogna essere precisi con le leggi

Estendiamola anche alle BICILETTE !!! in fin dei conti circolano su strada pubblica vero ?