L'art. 1901 II comma del Codice Civile dispone che il mancato pagamento del premio alla scadenza non comporta la sospensione immediata dell’assicurazione, la quale è protratta fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza, anche in caso di sinistro.
Tale norma, tuttavia, non è applicabile in caso di polizza senza tacito rinnovo (Es. temporanea) o disdetta da una delle parti.
Le autorità, verificata l'esistenza della copertura assicurativa, possono comunque elevare una contravvenzione per mancata esposizione del certificato e del contrassegno assicurativi.
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