Discussione: Dl 115 e confisca moto
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-08-2005, 01:51   #7
satan
Guest
 
Messaggi: n/a
predefinito

sono un paio di giorni che leggo su IHM, su QDE e in altri posti gli effetti di questa elgge.
Direri che adesso è ora di mettere da parte l'emotività e cercare di analizzare..
Ovviamente la pena non è commisurata con il reato, però tale principio si applica all'ambito penale, in questo caso siamo in campo di sanzioni amministrative.
Immaginatevi il proprietario di una mv agusta, una K1200lt o una HD di quelle grosse, secondo voi se il conduente toglie una mano per grattarsi, gli sequestrano 40 mioniii de moto??
Riporto il testo della legge con alcuni miei commenti


LA legge è una cazzata, approfondisco punto a punto:

> La nuova norma si applica agli articoli 169 comma 2, tutto l'articolo 170 e
> tutto il 171.
> Ovvero:
>
> 169 comma 2
> 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
> quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non
> può superare quello indicato nella carta di circolazione.


Leggi tutti i ragazzini che da sempre vanno in 2 sul cinquantino.

> articolo 170: Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due
> ruote
> 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere
> libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in
> posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero
> con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni.
> Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.


la legge non dice che devi avere "SEMPRE" le mani sul manubrio, " ovvero
con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni" .
Sono convinto che l'interpretazione della legge vorrà punire chi trasporta oggetti e guida con una mano sola, non chi la stacca per compiere delle manovre.

> 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al
> conducente (1).


come sopra ...

> 3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto
> in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite
> attrezzature del veicolo. (2)


questa in realtà divrebbero spiegarmela, c'è un altro modo per portare un passeggero senza farlo sedere dietro?

> 4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi
> trainare da altri veicoli.


vabbeee

> 5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano
> solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del
> veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta
> centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro
> i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in
> apposita gabbia o contenitore.


Questo a mio avviso si lega con il trasporto degli oggetti e guidare con una mano sola

> articolo 171: Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
> ruote
> 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
> ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere
> regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
> secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei
> trasporti. (1).


Casco??? dobbiamo aggiungere altro??

Quindi di fatto, c'è pericolo anche se staccate la mano sinistra per grattarvi la coscia?
io non ho capito così, credo che l'interpretazione da dare sia quando una delle mani sia completamente impegnata.

Ricordo anni fa, avevo il Ciao, 18 anni...
Un giorno di pioggia, da casa al bar 3/4 km, senza casco, sigaretta in bocca e ombrello nella mano sinistra :-))

bei tempi quelli....