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Vecchio 23-09-2010, 17:13   #8
lgs
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Art. 175.
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
……………………..
2. É vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1;
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm3 se a motore termico;
……………………..
16. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 23 a euro 92.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

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Infrazioni da 2 PUNTI

Art. 175 Comma 16 : In autostrada: circolazione con ciclomotori e simili o a piedi
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Ho imparato che poche cose sono più importanti del saper ridere di sé (cit.)
lgs non è in linea   Rispondi quotando