Tu metti un cartello così
"CPC
art. 82, 1° comma
art. 316."
prima assicurati che il testo attuale sia quello che riportato qui sotto
Art. 82. (1)
(Patrocinio)
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 516,46.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti [al pretore,] (2) al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
Art. 316. (1)
(Forma della domanda)
Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa.