Per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto dei messaggi, il Decreto ha stabilito che sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.
L’art. 3 del Decreto interministeriale 15 agosto 2007 (vds. circ. n. 91/07) ha precisato che le disposizioni in argomento si riferiscono esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale e quindi, non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica ovvero “ad inseguimento” (ad es. provida).
In merito alla segnalazione delle postazioni di rilevamento di velocità mediante “telelaser” occorre fare una precisazione: come evidenziato dal Ministero dell’Interno, con circolare prot. 300/A/7819/09/144/13 del 24 giugno 2009 … per l’impiego dei dispositivi denominati “telelaser” o assimilabili quanto a principio di funzionamento, si fa presente che la distanza minima di collocazione del segnale di preavviso, in tali casi, deve essere riferita non già al punto in cui si trova l’operatore addetto al controllo quanto, piuttosto, al punto in cui avviene l’effettiva misura della velocità del veicolo in transito. A tal fine, è stato predisposto un esempio figurato esplicativo (vds. allegato 2).
VISIBILITA’ DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO
Le postazioni di controllo mobili devono essere ben visibili. A tal fine, la Direttiva Ministeriale precisa, altresì, che le postazioni di controllo possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.
POSTAZIONI MOBILI DI RILEVAMENTO
CON LA PRESENZA DELL'OPERATORE DI POLIZIA
Gli strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia possono essere utilizzati su tutte le strade sia urbane che extraurbane. Il Dicastero, a tal fine, precisa che:
a) se sono utilizzati sulle strade indicate nel decreto del prefetto di cui all'art. 4 Legge n. 168/02 (vds. allegato 1), è sempre ammessa la contestazione differita della violazione e, quindi, possono essere impiegati anche senza necessità di motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al fermo del veicolo condotto in eccesso di velocità;
b) se impiegati su altre strade, la contestazione differita della violazione è ammessa solo quando l'apparecchiatura di controllo è utilizzata sotto il diretto controllo di un operatore di polizia e ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni indicate dall’art. 201, comma 1-bis, lett. e) C.d.S. e cioè:
§ quando lo strumento, per caratteristiche tecniche, non consente di accertare la velocità dei veicoli se non dopo che sono transitati davanti alla postazione di controllo;
§ quando sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari.
In tali casi, il verbale di contestazione, con richiamo alle disposizioni dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), deve solo indicare le modalità di effettuazione del servizio di controllo che legittimano il mancato fermo immediato del veicolo in eccesso di velocità;
c) al di fuori delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere impiegati in modo da consentire, ove possibile, il fermo immediato del conducente in eccesso di velocità per contestargli direttamente la violazione. In caso di impossibilità di contestazione immediata, il verbale deve indicare in modo preciso i motivi che non hanno consentito tale operazione.
Fuori dei casi in cui si rende possibile il controllo remoto delle violazioni e la loro contestazione differita, è sempre opportuno procedere alla contestazione immediata degli illeciti stradali - se necessario con l'impiego articolato di più unità operative - nel rispetto della prioritaria esigenza della salvaguardia dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori. Ciò in considerazione dell'indubbia efficacia deterrente della concreta possibilità di applicare eventuali misure sanzionatone a carico del conducente nella immediatezza della violazione.
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