In alcune occasioni ho approfittato del ritardo della notifica dell'accertamento di violazione, ho opposto ricorso al Giudice di Pace ed ho vinto il ricorso ...
L'art. 201, comma 1 del Codice della Strada recita che qualora non possa essere immediatamente contestata la violazione, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione stessa ed i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 150 giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
Ai sensi dell'art. 201, comma 5 del C.d.S. l'obbligo a pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la sanzione non sia stata effettuata nel termine dei 150 giorni previsti dall'art. 201, comma 1 C.d.S.
Pertanto, come accolto dai Giudici di Pace ai quali è gravato di decidere sulle motivazioni dei miei ricorsi, i termini dei 150 giorni decorrono dal giorno di verbalizzazione dell'infrazione e fino alla "notifica al trasgressore" che, per quanto mi riguarda e come accolto in giudizio, è quando il trasgessore entra in possesso del "piego" o notifica dell'accertamento d'infrazione.
IMHO