Articolo 201 C.d.S.
Notificazione delle violazioni.
....omissis....
1-bis Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
...omissis...
f). accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
Art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002:
(( 1. Sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo
le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,
possono utilizzare o installare
dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene
data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli
articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive
modificazioni.
I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto
legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con
apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
4. Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i
dispositivi di cui al presente articolo,
non vi e' l'obbligo di
contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
In parole povere, l'autovelox in questione è legittimo solo se debitamente segnalato, visibile agli utenti della strada e, naturalmente, se inserito nel "famoso" decreto prefettizio che ne individua la peculiarità delle caratteristiche. Saluti.