Quote:
Originariamente inviata da ZIOFRANCO.GS
esempio della condizione contrattuale di polizze per veicoli storici.
...... l'assicurazione è operante a condizioni che :
Il veicolo storico così come definito dall'art.60 del Codice della Strada
Sia adibito ad uso proprio
Sia usato per la partecipazione a gare non competitive, manifestazioni,sfilate,raduni ed incontri di collezionisti e/o amatori
Sia condotto esclusivamente dal contraente oppure da un componente del suo nucleo familiare
Non sia utilizzato nell'esercizio di attività professionali o lavorative (es.matrimoni)
Pertanto nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di operatività sopraccitate, la compagnia eserciterà il diritto di rivalsa ai sensi dell'art.144 comma 2 della legge, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in caso di inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.
Per cui il fatto di contrarre una polizza a € 50 pone limiti notevoli nell'utilizzo, le parole e le rassicurazioni verbali non hanno valore. Richiedere sempre le condizioni contrattuali e vedere l'operatività del contratto e le rivalse.
|
Quando si legge il codice della strada ed i suoi articoli,bisognerebbe leggere tutti i comma:
art.60 comm. 4 e 5 :"Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e
collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri:
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade
purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal
regolamento.
.....
Quindi le nostre moto rientrano tra i veicoli di interesse storico e possono circolare.
Saluti
Il Luca