In caso di compravendita tra privati, non troverà applicazione la normativa ex d.l. n.24 del 02/02/2002, ma si applicherà la normativa contenuta nel codice civile e che è la medesima che si applicava anche prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
L'art. 1476 del codice civile, ci dice quali sono gli obblighi del venditore: egli dovrà consegnare la cosa al compratore, fargliene acquistare la proprietà o il diritto e garantire il compratore dall'evizione (cioè che il compratore sia privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerti un difetto, anteriore alla vendita, nel diritto del venditore) e dai vizi della cosa.
I rimedi a disposizione del compratore, però, sono diversi da quelli previsti in caso si acquisti da un concessionario, e ambedue prevedono l'intervento giurisdizionale.
Tali rimedi sono: 1) l'azione redibitoria, che è una forma di domanda con la quale si chiede la risoluzione del contratto, 2) l'azione estimatoria, con la quale il venditore chiede una riduzione del prezzo in rapporto ai vizi della cosa. In ogni caso poi di mancanza di buona fede del venditore (quando questi non sia riuscito a provare che ignorava in buona fede i difetti), questi sarà sempre tenuto a risarcire gli eventuali danni.
Ambedue le azioni hanno rigorosi termini per la loro attivazione: otto giorni dalla scoperta del vizio, a pena di decadenza, per la sua denunzia al venditore e un anno dalla consegna per la relativa azione, altrimenti l'azione si prescrive.
È quindi importante notare come la tutela tra privati sia sicuramente più difficile da ottenere, in quanto la legge rimane piuttosto sul generico.
Ed in ogni caso deve trattarsi di difetti inerenti a vizi conosciuti o conoscibili da parte del venditore o vizi taciuti in malafede.
Quanto appena enunciato non va assolutamente sottovalutato anche in caso si acquisti un veicolo usato esposto presso un rivenditore professionale, ma della cui trattativa con il cliente non si sia occupato il rivenditore stesso.
Difatti, se la trattativa è avvenuta tra i privati, pur con mezzo esposto in salone, la vendita va equiparata in tutto e per tutto a quella svolta tra due privati in altro luogo. Il concessionario (o venditore professionale) giustamente farà notare che il veicolo non è garantito secondo le normali normative (ovvero secondo quelle che l’acquirente si sarebbe atteso).
A disposizione per chiarimenti.
Lamps
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BMW R1200R
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