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Originariamente inviata da Wotan
Tornando poi alla questione della sanzione accessoria (fermo o quant'altro), la legge prevede che Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Quale ulteriore sanzione si può applicare in tal caso, visto che non devo presentare alcun documento oltre alla stessa comunicazione?
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Credo anch'io che non ci siano altre sanzioni, questo passaggio si dovrebbe riferire ai casi in cui uno é trovato senza uno dei documenti richiesti per la circolazione e gli viene detto di presentarli in visione in un secondo tempo (libretto, patente, assicurazione).
Sempre naturalmente senza considerare il fantomatico decreto sul fermo amministrativo. In proposito, io leggo sempre la Gazzetta, ho cercato anche sulla Deagiuridica, ma non riesco a trovare niente: siamo sicuri che non sia una leggenda metropolitana?